COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della Società Polisport Castagnole avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 19 del 30.10.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Virtus Busca – Polisport Castagnole disputata in data 24.10.2014, Campionato di Terza categoria Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Ricorso della Società Polisport Castagnole avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 19 del 30.10.2014 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Virtus Busca – Polisport Castagnole disputata in data 24.10.2014, Campionato di Terza categoria Girone A Con ricorso inviato in data 31.10.2014, la Società Polisport Castagnole si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore ACCASTELLO Walter con la squalifica per quattro gare per aver tenuto un comportamento ed aver spintonato il direttore di gare. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente ammette che il proprio calciatore Accastello Walter, all’atto della notifica dell’espulsione, abbia con veemenza contestato la decisione del direttore di gara, ma nega che il medesimo tesserato abbia spintonato l’arbitro. Il reclamo è nella sostanza privo di alcuna motivazione, posto che ci si limita ad evidenziare un presunto errore commesso dal direttore di gara con riferimento ad una situazione di gioco del tutto distinta da quella oggetto della sanzione disciplinare contestata. Peraltro, non sono emersi elementi idonei a porre in dubbio la veridicità di quanto riportato nel referto arbitrale. Referto che, come noto, fa piena prova dei fatti in esso indicati. Censurabile e grave appare il comportamento violento tenuto verso il direttore di gara. E’ pertanto corretta la sanzione disposta dal giudice sportivo ancorchè la motivazione portata dal medesimo (“alla notifica del provvedimento dava una spinta all’arbitro”) differisca da quanto indicato nel referto arbitrale (“mi ha spinto dopo un contatto che io non ho fischiato”). La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi la Corte federale d’appello RESPINGE il reclamo della società Polisport Castagnole La ritardata pubblicazione della presente delibera comporta l’esonero dell’onere del pagamento della tassa di reclamo.
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