COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società SANTA CROCE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 28 del 12.01.2015 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Santa Croce – Virtus Busca disputata in data 20.12.2014, Campionato Terza Categoria girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso della Società SANTA CROCE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 28 del 12.01.2015 della Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla gara Santa Croce – Virtus Busca disputata in data 20.12.2014, Campionato Terza Categoria girone A Con ricorso inviato in data 19.01.2015, la Società Santa Croce si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore ELENA Alberto con la squalifica per quattro gare per aver offeso e spintonato il direttore di gara. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente pone in dubbio la veridicità dell’intero referto. Difatti, si nega che il calciatore Elena abbia afferrato per la maglia il direttore di gara. Si nega, quindi, che lo abbia spintonato e che lo abbia insultato. Si nega, infine, che il calciatore abbia rallentato la ripresa del gioco rendendo necessario l’energico intervento dei compagni. In buona sostanza, si afferma che il direttore di gara avrebbe travisato quanto accaduto, senza peraltro indicare elementi logici e testimoniali a supporto di quanto lamentato. Il direttore di gara, nel proprio referto, ha descritto una serie di gravi condotte poste in essere dal calciatore Elena Alberto. Costui, ha reiteratamente insultato di direttore di gara con epiteti quali “stronzo”, per poi inveire, prendere per la maglia e spintonare il medesimo. Ha quindi rallentato la ripresa del gioco, allontanandosi dal terreno di gioco, nonostante l’espulsione, solo grazie all’intervento dei compagni di squadra. Giova sottolineare come il referto sia puntuale e dettagliato tanto nell’indicare gli epiteti (“stronzo”) quanto nel dettagliare la condotta violenta (“lo prendeva per la maglia e lo spingeva verso un compagno urlando”). Non è emerso un solo elemento idoneo a porre in dubbio la veridicità di quanto riportato nel referto arbitrale che, come noto, fa piena prova dei fatti in esso indicati. Non si ravvisano elementi seri ed attendibili alla luce dei quali ritenere che il direttore di gara si possa essere confuso ed abbia frainteso ed equivocato l’intera dinamica. L’insieme delle condotte connota di particolare gravità il comportamento del calciatore, correttamente sanzionato dal giudice sportivo con squalifica certamente adeguata e proporzionata. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve pertanto essere confermata. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della società Santa Croce, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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