COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.C. PEDONA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 49 del 9/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PINEROLO – PEDONA disputata il 16/12/14 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 29.01.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.C. PEDONA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 49 del 9/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara PINEROLO – PEDONA disputata il 16/12/14 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali – Girone D Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 16/01/15, la A.C. PEDONA contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n° 49 del 9/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sostenendo che la stessa è basata su una ricostruzione dei fatti non veritiera riportata nel suo rapporto dal direttore della gara PINEROLO – PEDONA, disputata il 16/12/14 nell’ambito del Girone D del Campionato Allievi Regionali, e chiede che venga ridotta la squalifica fino al 30/11/2015 inflitta al proprio giocatore SFRONDATO Giulio. Nel suo puntuale rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 14° del secondo tempo, procedeva alla espulsione del giocatore SFRONDATO Giulio del PEDONA in quanto lo stesso, dopo aver contestato la concessione di un calcio di punizione a favore della squadra avversaria, volontariamente sputava contro la sua persona colpendolo al collo. La A.C. PEDONA chiede una riduzione della pena inflitta, ritenuta eccessiva, in quanto, pur ritenendo deplorevole il comportamento del proprio tesserato, ritiene che il gesto debba essere inquadrato in un momento di tensione durante lo svolgimento della partita. Lo sputo, inoltre, non intendeva colpire il direttore di gara, ma era diretto contro una decisione arbitrale ritenuta non corretta. La Società reclamante esprime anche il timore che una squalifica con un arco temporale così lungo possa indurre il giocatore ad abbandonare definitivamente il calcio. Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve certamente dar credito alla descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto di gara che, si rammenta, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto il comportamento del calciatore in questione ripugnante e gravemente lesivo della persona del direttore di gara; valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla A.C. PEDONA, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica fino al 30/11/2015 inflitta al giocatore SFRONDATO Giulio.
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