COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso proposto dalla Società VOLPIANO avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del tesserato DI BENEDETTO Agatino di cui al comunicato n. 51 del 22/01/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara VOLPIANO – CHARVENSOD del 18/01/2015 – Campionato di Eccellenza – girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso proposto dalla Società VOLPIANO avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del tesserato DI BENEDETTO Agatino di cui al comunicato n. 51 del 22/01/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara VOLPIANO – CHARVENSOD del 18/01/2015 – Campionato di Eccellenza – girone A Con ricorso tempestivamente presentato, la Società VOLPIANO ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare a carico del giocatore Di Benedetto Agatino, reo di aver colpito violentemente un avversario con un calcio alle gambe, ciò dopo un normale contrasto di gioco. La ricorrente lamenta la non congruità della sanzione inflitta, sostenendo che il proprio tesserato avrebbe soltanto accennato una reazione, senza quella violenza che avrebbe giustificato la squalifica. In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato la condotta violenta del giocatore, che si è concretizzata nel colpire l’avversario con un calcio e non solo in un accenno di reazione. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene che non vi siano spazi per riformare, anche solo attenuandone la portata, il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto dal G.S.D. VOLPIANO, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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