COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società ORIZZONTI UNITED avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del tesserato TRAVAINI Enrico di cui al comunicato n. 51 del 22/01/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara SANTHIA’ – ORIZZONTI UNITED del 18/01/2015 – Campionato di Eccellenza – girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.02.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Ricorso proposto dalla Società ORIZZONTI UNITED avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del tesserato TRAVAINI Enrico di cui al comunicato n. 51 del 22/01/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara SANTHIA’ – ORIZZONTI UNITED del 18/01/2015 – Campionato di Eccellenza – girone A
Con ricorso tempestivamente presentato, la Società ORIZZONTI UNITED ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare a carico del giocatore Travaini Enrico, reo di aver reagito ad un fallo di gioco colpendo con un calcio un giocatore avversario, mentre entrambi si trovavano a terra, attingendolo con i tacchetti alla testa e procurandogli un leggero taglio. La ricorrente ha richiesto la revoca della squalifica in quanto il proprio calciatore avrebbe riferito di non aver posto in essere alcuna reazione a seguito del fallo subito e che la ferita sarebbe stata causata dalla caduta di entrambi i giocatori e, pertanto, del tutto accidentale. In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato la reazione violenta del Travaini, che si è concretizzata nel colpire volontariamente l’avversario a seguito del fallo subito. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene che non vi siano spazi per riformare, anche solo attenuandone la portata, il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto dalla A.S.D. ORIZZONTI UNITED, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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