COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. SOMMARIVA PERNO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 51 del 22/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SOMMARIVA PERNO – CARIGNANO disputata il 18/01/15 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 53 del 05.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. SOMMARIVA PERNO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 51 del 22/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara SOMMARIVA PERNO – CARIGNANO disputata il 18/01/15 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone C Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata il 23/01/15, la U.S.D. SOMMARIVA PERNO contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore FERARU Vasile con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 51 del 22/01/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara SOMMARIVA PERNO – CARIGNANO disputata il 18/01/15 nell’ambito del Girone C del Campionato di Promozione. La società reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore, sostenendo che il fallo commesso dallo stesso in azione di gioco, pur riprovevole e da condannare, non ha prodotto alcun danno fisico all’avversario, che ha potuto tranquillamente proseguire la gara. Segnala anche il comportamento del FERARU, il quale, dopo aver chiesto scusa all’avversario, è uscito dal campo senza accenni di protesta nei confronti della terna arbitrale. La società comunica, altresì, che, in base al codice etico interno sottoscritto dai tesserati, il calciatore è già stato sanzionato con una pesante multa. L’arbitro riferisce che, al 41° del primo tempo, su segnalazione del primo assistente, espelleva per condotta violenta il giocatore FERARU Vasile, il quale, a gioco in svolgimento, tirava una gomitata in faccia ad un avversario. La tesi difensiva della Società ricorrente, basata semplicemente sulla mancanza di conseguenze fisiche provocate all’avversario dal gesto violento messo in atto dal calciatore in questione, che si è anche prodigato a scusarsi per il proprio gesto, non è meritoria di accoglimento e non può essere considerata sufficiente per poter determinare una riduzione della squalifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni ed alla congruità della sanzione adottata, RESPINGE 47 il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve essere addebitata alla U.S.D. SOMMARIVA PERNO perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica per TRE gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore FERARU Vasile.
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