COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso proposto dalla Società STRESA SPORTIVA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato CUNATI Marco di cui al comunicato n. 53 del 05/02/2015 – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – gara JUVENTUS DOMO – STRESA SPORTIVA del 28/01/2015 – Campionato di Promozione – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Ricorso proposto dalla Società STRESA SPORTIVA avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del tesserato CUNATI Marco di cui al comunicato n. 53 del 05/02/2015 – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – gara JUVENTUS DOMO – STRESA SPORTIVA del 28/01/2015 – Campionato di Promozione – Girone A
Con ricorso tempestivamente presentato, la Società STRESA SPORTIVA ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica per tre gare a carico del giocatore CUNATI Marco, reo di aver assunto un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara a seguito di una decisione dello stesso, spingendolo altresì alle spalle. La ricorrente lamenta la non congruità della sanzione inflitta, sostenendo che il proprio tesserato avrebbe eccessivamente protestato, senza però spingere l’arbitro alle spalle. In realtà dall’esame del referto arbitrale, che come è noto costituisce fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, emerge in modo preciso e circostanziato la condotta ingiuriosa ed irriguardosa del tesserato, che si è concretizzata anche nello spingere il direttore di gara. Ciò considerato la Commissione Disciplinare ritiene che non vi siano spazi per riformare, anche solo attenuandone la portata, il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto dalla Società STRESA SPORTIVA, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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