COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale e) Ricorso della società G.S. EVANCON avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 29 del 11.12.2014 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara EVANCON – GRAND PARADIS disputata in data 7.12.2014, Campionato Giovanissimi 2° Fase Aosta
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 12.02.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
e) Ricorso della società G.S. EVANCON avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 29 del 11.12.2014 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara EVANCON – GRAND PARADIS disputata in data 7.12.2014, Campionato Giovanissimi 2° Fase Aosta Con ricorso, inviato a mezzo e mail ad indirizzo non più utilizzato in data 16.12.2014, la Società EVANCON si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore APPARENZA Denys e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ammette i fatti ma sostiene non trattarsi di ingiurie rivolte nei confronti del direttore di gara per contestarne le decisioni, bensì contro sé stesso per il rammarico di aver lasciato la propria squadra in dieci. Al termine della gara il ragazzo sarebbe stato trovato negli spogliatoi in lacrime ed avrebbe chiesto scusa a tutti i compagni. Il ricorso merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il referto arbitrale riferisce di due epiteti ingiuriosi pronunciati dal giocatore dopo l’espulsione determinata da un colpo vibrato ad un avversario a palla lontana. Ovviamente l’arbitro ha percepito gli insulti come rivolti alla propria persona e non gli si può certo dare torto. Tuttavia, considerata la giovane età del giocatore, la modesta gravità dei fatti (due “parolacce”), le scuse del giovane ai propri compagni e della Società all’arbitro si ritiene di dover prescindere da un computo aritmetico dell’entità delle sanzioni previste per le singole violazioni. Il fatto nel suo complesso appare, quindi, adeguatamente sanzionato con la squalifica per due gare. Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore APPARENZA Denys, rideterminandone la durata a due turni di gara Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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