F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 17 Febbraio 2015 (66) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. UMBERTO CALCAGNO PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. (67) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. DAMIANO TOMMASI PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. (68) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUCA ANTONIO PERDOMI PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. (69) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUCA RENZO ULIVIERI PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA.

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/TFN del 17 Febbraio 2015 (66) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. UMBERTO CALCAGNO PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. (67) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. DAMIANO TOMMASI PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. (68) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUCA ANTONIO PERDOMI PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. (69) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUCA RENZO ULIVIERI PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 82/A IN PARI DATA. I ricorsi Con quattro separati ricorsi, proposti in data 19.12.14 e riuniti per connessione oggettiva, i Signori Umberto Calcagno, Luca Antonio Perdomi, Renzo Ulivieri e Damiano Tommasi, tutti nella qualità di componenti del Consiglio Federale della FIGC, hanno proposto impugnazione ai sensi dell’art. art. 43 bis, CGS avverso la delibera del Consiglio Federale del 20.11.14 (pubblicata sul C.U. n. 82/A in pari data), contenente modifiche all’art. 22 bis, NOIF in tema di requisiti di onorabilità per l’assunzione o il mantenimento della carica di dirigente di Società o associazione o dell’incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse. Deducono i ricorrenti la contrarietà della delibera gravata ai principi fondamentali del Coni e, in particolare, all’art. 11, Codice di Comportamento Sportivo come richiamato dall’art. 16 dei principi fondamentali degli statuti delle FSN, nonché l’illogicità della medesima. Lamentano i ricorrenti che la nuova formulazione della norma sopra richiamata, nel prevedere l’incompatibilità e la decadenza dalla carica o dall’incarico in caso di condanna a pena detentiva superiore ad un anno per taluno dei reati specificamente indicati per i quali la pena edittale massima sia superiore a 3 anni, ridurrebbe di fatto le fattispecie sanzionabili a presidio dell’onorabilità delle relative funzioni. Nei termini di rito la Federazione resistente ha depositato memoria difensiva, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso poiché avente ad oggetto una normativa generale ed astratta e contestando, nel merito, la fondatezza dei ricorsi introduttivi. Il dibattimento Alla riunione del 5.2.15 le parti hanno illustrato le reciproche posizioni, insistendo nelle domande formulate. I motivi della decisione Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi introduttivi del presente procedimento sostenuta dalla Federazione resistente. Ed invero, premesso che sussiste in capo ai componenti del Consiglio Federale, assenti o dissenzienti, la facoltà di impugnare le deliberazioni di detto Organo contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione al fine di ottenerne l’annullamento, rileva il Tribunale che la norma impugnata, prevedendo i casi di incompatibilità e di decadenza dalle cariche e dagli incarichi ivi specificati, ha certamente carattere imperativo e sanzionatorio e costituisce, pertanto, atto suscettibile di produrre una lesione dell'interesse di determinati soggetti. Nel merito, rileva il Tribunale che l’art. 7, n. 5, lett l) dello Statuto del Coni attribuisce espressamente alla Giunta Nazionale del Coni il potere di approvare "ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l'attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”. Nel caso di specie, posto che con delibera n. 512 del 18.12.14 la Giunta Nazionale del CONI ha effettivamente approvato il nuovo testo dell’art. 22 bis, NOIF così come modificato dalla delibera impugnata, ritenendolo “conforme al D.Lgs. 242/99, al D.Lgs 15/14, allo Statuto del Coni, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva”, ritiene il Tribunale che l'iter procedimentale relativo alla modifica normativa in esame si sia correttamente perfezionato. Di talché, ogni valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento da ultimo citato è rimessa alla sede competente esulando dalla previsione di cui all’art. 43 bis, CGS. Tanto più che la valutazione di conformità dell’atto impugnato ai principi fondamentali, espressa dall’organo normativamente deputato al controllo di legittimità, non trova confutazione nei motivi di ricorso che si limitano - invece - a contestare l’utilizzo del potere discrezionale del Consiglio nell’individuazione delle ipotesi di incompatibilità e decadenza nei limiti della normativa vigente. Il Tribunale Federale Nazionale, P.Q.M. Rigetta i ricorsi riuniti. Dispone incamerarsi le tasse versate.
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