COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 01.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società VICTOR INTRA CALCIO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 20 del 18/09/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara MARANESE – VICTOR INTRA CALCIO del 14/09/2014 – Campionato di II categoria – Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 25 del 01.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società VICTOR INTRA CALCIO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 20 del 18/09/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara MARANESE – VICTOR INTRA CALCIO del 14/09/2014 – Campionato di II categoria – Girone A Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società Victor Intra Calcio ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha assegnato gara persa alla ricorrente, comminando, inoltre, l’ammenda di euro 150,00, l’inibizione del dirigente responsabile, Sig. Luvini Alessandro, fino al 18/11/14 e la squalifica del giocatore Caretti Denis per una gara. Il provvedimento dell’Organo di prima istanza trovava la propria causa nella posizione irregolare del giocatore Caretti Denis che a seguito di un controllo effettuato presso il sistema informatico dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. risultava non tesserato. La ricorrente ha in particolare evidenziato come il giocatore in questione fosse inattivo dalla stagione 2005/2006 e che la pratica per il rientro da federazione estera fosse stata intrapresa in data 05/09/2014, sostenendo di aver agito in totale buona fede. Le considerazioni svolte dalla ricorrente meritano apprezzamento ma non possono valere a superare la prova documentale dell’irregolarità formale derivante dal fatto che il calciatore Caretti Dennis risultava alla data dell’incontro in oggetto, tesserato per la federazione Svizzera e, quindi, in posizione irregolare. Ciò considerato la Corte sportiva di appello ritiene che non vi siano spazi per riformare il provvedimento oggetto di reclamo e, pertanto r i g e t t a il ricorso proposto dalla Società Victor Intra Calcio, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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