COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 09.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla S.S.D. DERTHONA F.B.C. 1908 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 9 del 25/09/14 della Delegazione Provinciale di Alessandria in riferimento alla gara LA SORGENTE – DERTHONA disputata il 18/09/14 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone C.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 09.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla S.S.D. DERTHONA F.B.C. 1908 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. N° 9 del 25/09/14 della Delegazione Provinciale di Alessandria in riferimento alla gara LA SORGENTE – DERTHONA disputata il 18/09/14 nell’ambito del Campionato Giovanissimi Provinciali – Girone C. Con tempestivo reclamo spedito a mezzo fax in data 1/10/14, la S.S.D. DERTHONA F.B.C. 1908 contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti occorsi durante lo svolgimento della gara LA SORGENTE – DERTHONA, disputata il 18/09/14 nell’ambito del Girone C del Campionato Giovanissimi Provinciali, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti non veritiera e chiede che venga revocata o, in subordine, in modo equo, ridotta la squalifica fino allo 01/12/2014 inflitta all’allenatore LO PICCOLO Maurizio, pubblicata sul C.U. N° 9 del 25/09/14 della Delegazione Provinciale di Alessandria. Il Direttore di gara, nel suo puntuale e circostanziato rapporto, riferisce che, al termine della gara, l’allenatore della S.S.D. DERTHONA F.B.C. 1908, LO PICCOLO Maurizio, partiva dalla panchina e lo inseguiva fino allo spogliatoio, insultandolo e minacciandolo, perché non gli era stato segnalato il tempo di recupero. Successivamente, appoggiava la testa contro quella del direttore di gara continuando a proferire epiteti ingiuriosi ed accusandolo di avergli rovinato la partita. La Società reclamante, con il proprio ricorso, asserisce che l’episodio addebitato al proprio tesserato non corrisponde al vero, in quanto il Sig. LO PICCOLO, pur usando un’espressione sicuramente forte, non ha tenuto alcun atteggiamento offensivo o minaccioso, ma ha semplicemente chiesto spiegazioni sul comportamento tenuto dall’arbitro al momento della concessione del tempo di recupero. Considerata la netta contrapposizione fra le due versioni dell’episodio in questione, occorre maggiormente dar credito a quanto riferito dall’arbitro nel circostanziato rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce fonte privilegiata di prova per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuta incensurabile, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità, la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla S.S.D. DERTHONA F.B.C. 1908, perché non versata e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino allo 01/12/2014 inflitta all’allenatore LO PICCOLO Maurizio.
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