COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 09.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: TORTORICI MICHELE, presidente della società SPORTING ORBASSANO SSDARL

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 09.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: TORTORICI MICHELE, presidente della società SPORTING ORBASSANO SSDARL, per violazione dell’art.1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 38, comma 1, N.O.I.F per avere consentito o comunque non impedito, nella stagione 2103-2014, a Crepaldi Silvano e D’Ippolito Filippo, di svolgere attività tecnica non in costanza di tesseramento con la società SPORTING ORBASSANO SSDARL, il primo quantomeno sino al 6.10.2013 (tesseramento del 16.10.2013), il secondo, essendo già vincolato con la consorella ASD BORGARO TORINESE 1965; la società SPORTING ORBASSANO SSDARL, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per i comportamenti ascritti al proprio presidente ed ai due tecnici. Con atto dell’11 giugno 2014 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Tortrici e la società da lui presieduta per le violazioni di cui all’epigrafe. All’udienza del 26 settembre 2014, avanti questa Tribunale compariva. l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale. Non comparivano i soggetti deferiti benché ritualmente citati Il Procuratore Federale illustrava gli esiti delle indagini e concludeva chiedendo la condanna dei deferiti alle seguenti sanzioni: 3 mesi di inibizione per il Presidente TORTORICI Michele; 300,00 euro di ammenda per la società SPORTING ORBASSANO SSDARL Occorre rilevare che nulla quaestio sulle responsabilità dei predetti. Il fatto è incontrovertibile, né è stato contestato in alcun modo. Le corpose indagini presenti in atti, consistite nella raccolta di prove dichiarative (audizioni FILARDO, CREPALDI, ZAGATI, GRAVINA, BONASIA e D’IPPOLITO) e di documentazione federale, confermano il quadro accusatorio in modo granitico. Le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono pertanto meritevoli di accoglimento. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta infligge al sig. TORTORICI MICHELE 3 mesi di inibizione ed alla società SPORTING ORBASSANO SSDARL la sanzione della ammenda di euro 300,00.
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