COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 16.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Amministratore unico e Legale rappresentante della SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl (nota n. 217/1057 pf1314/AM/ma del 11.7.2014).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 16.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Amministratore unico e Legale rappresentante della SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl (nota n. 217/1057 pf1314/AM/ma del 11.7.2014). La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente: - Francesca Pangallo (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto al calciatore Michael Traini, sulla base di relativa decisione della C.A.E.; - la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al Legale rappresentante. Nel corso dell’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell’inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti della Sig.ra Pangallo e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate alla Sig.ra Pangallo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS. Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - per Francesca Pangallo: inibizione di mesi 6 (sei); - per la SSD Verbania Calcio 1959 Srl: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). 35
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