COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 16.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO COSSANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Villaggio Lamarmora), CRISTIANO GIARETTA (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della la Società Novara Calcio Spa), Società APD VILLAGGIO LAMARMORA e NOVARA CALCIO Spa – (nota n. 368/414 pf13-14 SS/blp del 18.7.2014).

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 16.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO COSSANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Villaggio Lamarmora), CRISTIANO GIARETTA (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della la Società Novara Calcio Spa), Società APD VILLAGGIO LAMARMORA e NOVARA CALCIO Spa - (nota n. 368/414 pf13-14 SS/blp del 18.7.2014). Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale nazionale federale, sez. disciplinare, Cossano Alberto, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società APD Villaggio Lamarmora, Giaretta Cristiano, all’epoca dei fatti Direttore sportivo con delega di rappresentanza tesserato per la Società Novara Calcio Spa nonché le suddette Società APD Villaggio Lamarmora e Novara Calcio Spa, per rispondere: Cossano Alberto, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, dell’art. 10, comma 2, del CGS e dell’art. 96 delle NOIF, per aver sottoscritto un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, datato 30/09/2012, al fine di eludere la normativa in materia di premio di preparazione relativamente al tesseramento del calciatore Alberto Canton, sottoscrivendo altresì contestualmente una rinuncia fittizia al detto premio, datata 19/09/2012, e prestando il consenso al successivo deposito della stessa in data 13/12/2012 presso la LND nonché della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per aver adito la Commissione Premi di Preparazione con ricorso dell’1/04/2013, al fine di ottenere la condanna del Novara al pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Alberto Canton, omettendo di rappresentare come si era realmente svolta la vicenda relativa al detto calciatore, nell’ambito della quale aveva tra l’altro sottoscritto una rinuncia fittizia al premio di preparazione, datata 19/09/2012, depositata in data 13/12/2012 presso la LND; Giaretta Cristiano, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, dell’art. 10, comma 2, del CGS e dell’art. 96 delle NOIF, per aver sottoscritto un accordo economico non conforme alle disposizioni federali, datato 30/09/2012, al fine di eludere la normativa in materia di premio di preparazione relativamente al tesseramento del calciatore Alberto Canton; la Società APD Villaggio Lamarmora a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante; la Società Novara Calcio Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante Giaretta, e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio tesserato Borghetti, oggetto di separato giudizio dinnanzi la Commissione Disciplinare del Settore tecnico della FIGC. Il difensore di Giaretta Cristiano ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito. Il patteggiamento All’inizio dell’odierna riunione il Sig. Cristiano Giaretta e la Società Novara Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza. “il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Cristiano Giaretta e la Società Novara Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Cristiano Giaretta, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per la Società Novara Calcio, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. 36 Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura ha chiesto l’irrogazione delle sanzioni di mesi 4 (quattro) di inibizione per Cossano Alberto e di € 1.000,00 (euro mille/00) di ammenda per la Società APD Villaggio Lamarmora. Nessuno è comparso per i suddetti due deferiti. I fatti sono stati ricostruiti con certezza dalla Procura federale sulla base delle dichiarazioni confessorie dei protagonisti della vicenda, Cossano, Giaretta e Borghetti e possono così essere riassunti: nella stagione sportiva 2011/2012 il calciatore Alberto Canton (che nella stagione 2010/2011 era tesserato con la Società APD Villaggio Lamarmora) veniva tesserato per il settore giovanile della Società Novara. Nella stagione sportiva successiva, quella 2012/2013, il calciatore in questione rimaneva al Novara che lo tesserava quale Giovane di Serie, ragione per la quale il Cossano, Presidente del Villaggio Lamarmora contattava il Novara, nella persona del responsabile tecnico del settore giovanile Mauro Borghetti, al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione dovuto alla Società da lui rappresentata quale penultima Società di tesseramento del Canton; il Borghetti, in luogo della corresponsione del dovuto premio di preparazione (che ammontava ad € 6.955,00), prospettava al Cossano un accordo economico che prevedeva il versamento della somma di € 2.500,00 in caso di riconferma del giocatore con il Novara per la stagione sportiva 2012/2013, € 2.500,00 in caso di riconferma per la stagione sportiva 2013/2014 ed € 2.500,00 in caso di riconferma per la stagione sportiva 2014/2015; il Cossano accettava tale proposta, anche confidando in una futura collaborazione con il Novara, ed entrambi decidevano di formalizzare per iscritto l’accordo sopra indicato. La Società novarese richiedeva al Cossano di sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia al premio di preparazione, e ciò al fine di evitare che la Società biellese potesse ottenere un doppio incasso: uno tramite la scrittura privata predetta, l’altro con la richiesta del premio di preparazione attraverso i canali federali. Il Cossano sottoscriveva la rinuncia al premio di preparazione di Canton datata 19/09/2012 (depositata presso la LND il successivo 13/12/2012), e poi, alla fine del mese di settembre 2012, si recava nuovamente presso il centro “Novarello” del Novara per sottoscrivere l’accordo datato 30/09/2012 che veniva firmato, per il Novara dall’allora Direttore sportivo, Cristiano Giaretta, munito del potere di rappresentanza della Società di appartenenza. L’1.10.2012, il Villaggio Lamarmora, in forza della scrittura di cui sopra, emetteva fattura in relazione alla prima rata e la trasmetteva al Novara che, sebbene sollecitata, non provvedeva al pagamento. Per tale ragione la Società APD Villaggio Lamarmora, in data 1/04/2013, presentava ricorso presso la Commissione Premi di Preparazione della FIGC al fine di ottenere il pagamento del premio di preparazione per l’avvenuto tesseramento del calciatore Alberto Canton, omettendo però di rappresentare le reali circostanze della vicenda. Il Novara non si costituiva in giudizio e la Commissione adita, con Comunicato Ufficiale 10/E del 19/06/2013, accoglieva il ricorso del Villaggio Lamarmora e condannava il Novara a corrispondere alla Società biellese il premio di preparazione liquidato in € 6.955,00 – poi corrisposti alla Società dilettantistica dalla Lega di Serie B – oltre ad € 3.477,50 alla FIGC a titolo di penale. Con ricorso del 23/07/2013, il Novara impugnava la suddetta decisione avanti la Commissione Vertenze Economiche, depositando copia della rinuncia sottoscritta dal Cossano ma omettendo di citare l’accordo sottostante. Il Villaggio Lamarmora si costituiva tardivamente chiarendo finalmente come si era effettivamente svolta la vicenda e depositando tutta la relativa documentazione. In verità il contenuto effettivo e dissimulato dell’accordo intercorso tra il Novara e il Villaggio Lamarmora non appare censurabile in sede disciplinare. Infatti alla luce della normativa federale il diritto di ottenere il pagamento del premio di preparazione deve ritenersi negoziabile e perfino rinunciabile. Si tratta in sostanza di un diritto disponibile, cosi come ritenuto anche dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI nella recente decisione 27/2014. Non appare quindi sussistere la contestata violazione dell’art.10 comma 2 CGS in relazione all’art. 96 delle NOIF. Al contrario le modalità simulatorie con le quali è stato portato a termine l’accordo, redigendo e depositando una simulata dichiarazione di rinuncia nonché celando alle Autorità federali i suoi reali contenuti sia nel ricorso del Villaggio Lamarmora alla Commissione Premi di preparazione che nella successiva impugnazione del Novara, costituiscono palese violazione dei principi di lealtà, 37 correttezza e probità sanciti dall’art. 1 comma 1 del CGS, anche alla luce del mancato rispetto dell’accordo simulatorio. Alla luce di tale considerazione i deferiti devono essere dichiarati responsabili della violazione dell’art.1 comma 1 CGS del quale il Villaggio Lamarmora risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritte al proprio Legale rappresentante Cossano Alberto. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale federale Nazionale, sez. disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) per Cristiano Giaretta e dell’ammenda di € 4.000,00 (euro quattromila/00) per la Società Novara Calcio Spa. In accoglimento del deferimento infligge a Cossano Alberto la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla Società APD Villaggio Lamarmora quella della sanzione di € 500,00 (euro cinquecento/00) di ammenda.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it