F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 19 Febbraio 2015 (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA TASSO (Dirigente della Società AS Gubbio 1910 Srl), Società AS GUBBIO 1910 Srl – (nota n. 4907/708 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 19 Febbraio 2015 (74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA TASSO (Dirigente della Società AS Gubbio 1910 Srl), Società AS GUBBIO 1910 Srl - (nota n. 4907/708 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015). Il deferimento Con atto del 13.1.2015, la Procura federale ha deferito: 1) il Sig. Luca Tasso, dirigente della AS Gubbio 1910: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’allora vigente art. 1, comma 1, CGS, oggi art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 62, comma 1, NOIF, non avendo, in qualità di dirigente dell’AS Gubbio 1910, addetto all’ordine pubblico nella gara Gubbio – Frosinone (Lega Pro, 1 Div. Girone B) del 23.3.2014, ottemperato agli obblighi di sua competenza, sanciti dall’art. 65 NOIF, di assistenza agli Ufficiali di gara i quali venivano avvicinati da alcuni soggetti, non identificati, ma riconducibili alla Società AS Gubbio 1910 Srl, i quali, indebitamente presenti negli spogliatoi, profferivano minacce alla terna arbitrale che rientrava dal terreno di gioco, rivolgendole insulti e spintoni; ed anche in relazione a quanto previsto dall’art. 62, nn. 1 e 2, NOIF non avendo, in qualità di responsabile della sicurezza, tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna, i quali subivano aggressioni verbali e fisiche tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio; 2) la Società AS Gubbio 1910: per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal Sig. Luca Tasso, dirigente della AS Gubbio 1910, come sopra descritto, in relazione a quanto verificatosi in danno dei dirigenti della squadra ospitata. Le memorie difensive Con memorie tempestivamente depositate, i deferiti hanno respinto gli addebiti chiedendo l’ammissione dei documenti e delle riprese televisive autonomamente acquisiti dalla Procura della Repubblica di Perugia. Il dibattimento Alla riunione del 19.2.2015, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e, quindi, per l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) per l’Ing. Luca Tasso e dell’ammenda di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per la AS Gubbio 1910 per responsabilità oggettiva per il secondo capo di incolpazione. Nessuno è comparso per le parti deferite. Preliminarmente, va ritenuta ammissibile la produzione documentale e fotografica effettuata dai deferiti, in ragione delle garanzie in ordine alla provenienza, rinviando a momento diverso le questioni in ordine alla rilevanza della stessa, sebbene si debba evidenziare che il filmato prodotto non è risultato riproducibile su vari dispositivi, motivo per cui viene dichiarato inutilizzabile. Sempre in via preliminare, si evidenzia che il deferimento non può essere ritenuto nullo in ragione dell’asserita omessa trasmissione della lettera con la quale il Sig. Stirpe ha richiesto l’autorizzazione a procedere, allegando una dichiarazione resa dal Sig. Ciangola datata 26.5.2014, che avrebbe confermato i comportamenti posti in essere, atteso che né l’una né l’altra risultano acquisite al fascicolo trasmesso a questo Tribunale che, pertanto, è materialmente impossibilitato ad esaminarle. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La vicenda trae origine dai fatti accaduti nella gara Gubbio – Frosinone, relativa alla Lega Pro, I divisione girone B, disputata in data 23.3.2014, già sanzionati dal Giudice Sportivo (CU n. 135/DIV del 25 marzo 2014), per cui risultano già accertate le responsabilità del Sig. Marco Fioriti, presidente dell’AS Gubbio 1910, e della stessa Società in ordine ai fatti posti in essere in occasione della ripetuta gara, per essersi introdotto indebitamente negli spogliatoi apostrofando i componenti della terna arbitrale con reiterate frasi offensive e minacciose. Il Giudice Sportivo ha inflitto allo stesso la sanzione della inibizione sino al 31.5.2014 ed alla Società la sanzione della ammenda di € 8.000,00 anche per la presenza di persone non identificate, ma riconducibili alla Società, che al termine della gara hanno avvicinato la terna arbitrale spintonando un assistente ed hanno indirizzato sputi in direzione dei calciatori del Frosinone che rientravano negli spogliatoi. È bene rilevare che avverso tale decisione non risulta proposto reclamo, per cui la stessa si ritiene definitiva anche in ordine ai fatti che hanno dato luogo all’applicazione delle relative sanzioni e di cui il presente procedimento costituisce una derivazione, vedendo oggi coinvolto l’Ing. Luca Tasso, responsabile della sicurezza del Gubbio Calcio. Quanto al primo capo di incolpazione, relativamente alla parte in cui viene contestata la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, oggi art. 1 bis, co. 1, CGS, in relazione all’art. 62, comma 1, NOIF non avendo, in qualità di dirigente della AS Gubbio 1910, addetto all’ordine pubblico nella gara Gubbio – Frosinone (Lega Pro, 1 Div. Girone B) del 23.3.2014, ottemperato agli obblighi di sua competenza sanciti dall’art. 65 NOIF di assistenza agli Ufficiali di gara i quali venivano avvicinati da alcuni soggetti, non identificati, ma riconducibili alla Società AS Gubbio 1910 Srl, i quali, indebitamente presenti negli spogliatoi, profferivano minacce alla terna arbitrale che rientrava dal terreno di gioco, rivolgendole insulti e spintoni, lo stesso deve ritenersi provato in ragione sia dell’accertamento già effettuato dal Giudice Sportivo sia del contenuto della relazione redatta dal Procuratore del Collaboratore Federale, presente a quanto accaduto. Quanto riferito dal Sig. Nicolosi chiarisce in modo convincente, non venendo offerti elementi che possano portare ad una diversa valutazione, che, effettivamente, “all’interno degli spogliatoi vi erano persone (in particolare quattro accreditati del Gubbio, con nome illeggibile, oltre il loro presidente non autorizzato a stare in quella zona. Gli stessi si avvicinavano con fare minaccioso insultando la terna arbitrale pesantemente con frasi del tipo…, minacciando l’incolumità degli stessi con la frase…il presidente del Gubbio, Marco Fioriti, conosciuto dal sottoscritto in quanto presentatosi prima della partita, si rivolgeva alla terna arbitrale con la seguente frase…su tali episodi è stato presente altresì il rappresentante della Lega, con il quale mi sono coordinato, visto che vi erano disordini in ogni zona…)”. Quanto al secondo capo di incolpazione, quand’anche le dichiarazioni del Sig. Stirpe fossero da ritenere non (o meno) attendibili in ragione di un non meglio precisato interesse a riferire circostanze a sé favorevoli, quella resa dal Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Cortona, M.llo Calicchia – prodotta dalla difesa dei deferiti dopo essere stata acquisita dalla Procura della Repubblica – è inequivoca, anche perché non specificamente contestata. Lo stesso ha riferito di essersi (unitamente ai Sigg.ri Ciangola e Verrelli) avvicinato “a loro (il Sig. Maurizio Stirpe ed i suoi collaboratori, tra cui vi era anche una signora), di averli presi sotto braccio e facendo scudo con i nostri corpi, abbiamo cercato di portarli presso la zona degli spogliatoi. Durante il percorso che dalla tribuna centrale porta agli spogliatoi, circa 30-40 metri, un nutrito gruppo di tifosi (40-50), oltre ad inveire verbalmente ha cercato di colpirci con calci, manate, sputi, spintoni e lancio di acqua, cosa che in alcuni casi è anche avvenuta. Fortunatamente dopo alcuni minuti con molta difficoltà, abbiamo raggiunto il cancello che divide la tribuna dalla zona adiacente agli spogliatoi. Una volta entrati dentro predetta zona, gli insulti sono continuati ancora per molto tempo. Preciso che mentre stavamo per arrivare nella zona degli spogliatoi, sono arrivati un paio di addetti alla sicurezza, che in parte hanno collaborato con noi…”. Dette dichiarazioni possono essere ritenute confermate, anche indirettamente, da quelle rese dal Sig. Maurizio Stirpe. Si ritiene infine che la ricostruzione della vicenda non venga smentita neanche dal filmato e dai fotogrammi prodotti dai quali non è possibile comprendere né chi siano i soggetti ritratti né la contestualità con i fatti oggetto dei capi di incolpazione atteso che, mentre tutte le dichiarazioni dei soggetti coinvolti sono convergenti nell’individuare gli avvenimenti alla fine della partita (che rammentiamo essere iniziata alle ore 14.30 e quindi dovrebbe avere avuto termine intorno alle ore 16.15), i fotogrammi riportano orari ricompresi tra le 17.17 e le 17.27. Allo stesso modo, non può ritenersi utile la dichiarazione resa dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Gubbio, M.llo Pascolini, che si trovava nella Tribuna laterale occupando una “posizione defilata (praticamente sulla parte opposta della Tribuna)…” e che ha riferito di aver visto accalcarsi i tifosi del Gubbio intorno ad un gruppo di tifosi ospiti (non meglio specificati e che quindi si ignora se siano i dirigenti di che trattasi), tale da determinare l’intervento degli stewards che avrebbero accompagnato gli stessi nell’area ospitality. Lo stesso ha comunque escluso che i “tifosi” siano “venuti alle mani” ma non “ha avuto contezza di eventuali salivazioni e/o sputi”. Altrettanto irrilevante risulta essere la relazione del Dirigente di PS, Sig. Tangorra, il quale ha riferito che alla fine dell’incontro sarebbe stato avvertito di un “pestaggio” ai danni dei dirigenti del Frosinone, del quale però poi non avrebbe avuto conferma. Alla luce delle risultanze istruttorie si ritengono integrati i comportamenti omissivi antiregolamentari posti in essere ai danni della terna arbitrale e dei dirigenti della squadra ospite dall’Ing. Tasso che, in qualità di delegato alla sicurezza della Società AS Gubbio, avrebbe dovuto garantire ai predetti assistenza e tutela rivelatesi del tutto inadeguate e insufficienti in relazione alla situazione di pericolo oggetto della odierna contestazione. Alla responsabilità dell’Ing. Luca Tasso consegue quella oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS, per i comportamenti antiregolamentari tenuti dal proprio tesserato, per non aver tutelato i dirigenti della squadra ospite presenti in tribuna i quali subivano aggressioni verbali e fisiche, tali da dover abbandonare la stessa tribuna dello stadio. P.Q.M. Infligge all’Ing. Luca Tasso l’inibizione per mesi 3 (tre) ed all’AS Gubbio 1910 l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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