COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla SILVANESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 29 del 9/10/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara VILLAROMAGNANO – SILVANESE disputata il 5/10/14 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla SILVANESE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 29 del 9/10/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara VILLAROMAGNANO – SILVANESE disputata il 5/10/14 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria – Girone H Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 14/10/14, la U.S.D. SILVANESE contesta le decisioni, contenute nel C.U. n° 29 del 9/10/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, assunte dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto redatto dall’arbitro che ha diretto la gara VILLAROMAGNANO - SILVANESE, disputata il 5/10/14 nell’ambito del Girone H del Campionato di Prima Categoria. La società reclamante lamenta l’eccessiva durata della squalifica, per cinque gare effettive, inflitta al proprio giocatore EL AMRAOUI Yassin, basata, a proprio dire, su una inesatta descrizione dell’episodio effettuata dall’arbitro nel proprio rapporto di gara e chiede che venga ridotta. La Società reclamante esclude nel modo più assoluto la volontarietà del colpo inferto all’avversario che deve, invece, essere attribuito al tentativo di liberarsi dalla stretta marcatura e dalle trattenute a lui riservate in area di rigore. Il direttore di gara riferisce che, al 45° del secondo tempo, senza aver notato alcuna irregolarità o trattenute in area di rigore, il N° 18 della SILVANESE, EL AMRAOUI Yassin, sferrava volontariamente un pugno all’avversario FORNI Simone, procurandogli la frattura del setto nasale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l’arbitro, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, abbia riferito in modo univoco l’episodio, senza alcuna possibilità di diverse interpretazioni; considerato eccessivamente violento ed ingiustificato il comportamento del giocatore, il quale ha procurato, deliberatamente, un sensibile danno fisico all’avversario; valutate, quindi, incensurabili le decisioni impugnate, sia in ordine al merito, sia in ordine alle motivazioni ed alla congruità delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo; RESPINGE il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve essere addebitata alla società ricorrente, perché non versata e, conseguentemente CONFERMA la squalifica per CINQUE gare effettive inflitta al giocatore EL AMRAOUI Yassin.
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