COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società ATLETICO RACCONIGI avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del tesserato russo marco di cui al comunicato n. 20 del 18/09/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara POLISPORTIVA BRUINESE – ATLETICO RACCONIGI del 14/09/2014 – campionato di II categoria – girone I
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 23.10.2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
b) Ricorso proposto dalla Società ATLETICO RACCONIGI avverso il provvedimento adottato dal giudice sportivo nei confronti del tesserato russo marco di cui al comunicato n. 20 del 18/09/2014 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – gara POLISPORTIVA BRUINESE – ATLETICO RACCONIGI del 14/09/2014 – campionato di II categoria – girone I Con ricorso tempestivamente presentato, la Società ATLETICO RACCONIGI ha proposto reclamo avverso il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 30/05/2016 a carico del giocatore RUSSO Marco, reo di aver colpito l’arbitro con un pugno alla bocca, procurando fuoriuscita di sangue e sospensione della gara. La ricorrente non ha impugnato la sanzione della perdita della gara ma ha richiesto la riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato ritenendola eccessiva ed ingiustificata nella quantificazione, contestando la volontarietà della condotta addebitata al proprio tesserato nei confronti del direttore di gara. A sostegno dei motivi di gravame veniva chiesta l’audizione del Presidente della Società Atletico Racconigi che si svolgeva in data 13/10/2014. Intervenivano il Vicepresidente Sig. Spertino Germano, il Sig. Bordese Giuseppe e l’avv. Gardino Marco, i quali richiamavano i motivi di ricorso ed infine rinnovavano le scuse della Società e del loro tesserato per quanto accaduto. Con il ricorso veniva altresì richiesta l’audizione di alcuni testimoni, attività istruttoria però non consentita dalle norme federali. Con riferimento, infine, alla richiesta di procedere all’audizione del direttore di gara, si è ritenuto di non accoglierla alla luce della presenza in atti di un dettagliato rapporto arbitrale, fonte di prova privilegiata nella Giustizia sportiva, da cui è emersa in modo preciso e circostanziato il comportamento violento del tesserato Russo che dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava con fare minaccioso all’arbitro e lo colpiva volontariamente con un pugno in bocca, provocandogli perdita di sangue e giramenti di testa. Proprio la precisione con cui è stato ricostruito l’episodio da parte del direttore di gara rende priva di pregio la ricostruzione offerta dalla ricorrente, che ha puntato sulla involontarietà del gesto del proprio tesserato, senza però negarlo nella sostanza. Ebbene, se la ricostruzione in fatto non può essere messa in discussione, appare al tempo stesso meritevole di considerazione il comportamento successivo tenuto sia dalla Società che dal tesserato; quest’ultimo, in particolare, ha fatto pervenire una dichiarazione scritta con la quale si è scusato con il direttore di gara per l’accaduto, pur ribadendo l’involontarietà del proprio gesto. Tale atteggiamento merita apprezzamento e consente di addivenire ad una, se pur lieve, attenuazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Ciò considerato la Corte Sportiva d’Appello ritiene meritevole di attenuazione il provvedimento oggetto di gravame e, pertanto, a c c o g l i e il ricorso proposto dalla A.S.D. ATLETICO RACCONIGI, riducendo la squalifica inflitta al Sig. Russo Marco e rideterminandola fino al 14/03/2016.
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