COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della A.S. OLIMPIC SALUZZO 1957 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul C.U. della delegazione provinciale di Cuneo n. 16 del 9.10.2014 in relazione alla gara MONDOVÌ PIAZZA – OLIMPIC SALUZZO del 27.9.2014, valida per il Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 23.10.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della A.S. OLIMPIC SALUZZO 1957 avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul C.U. della delegazione provinciale di Cuneo n. 16 del 9.10.2014 in relazione alla gara MONDOVÌ PIAZZA - OLIMPIC SALUZZO del 27.9.2014, valida per il Campionato Juniores Provinciale Con il ricorso in oggetto, la A.S. OLIMPIC SALUZZO 1957 richiede la revoca del provvedimento di assegnazione della gara persa e dell’ammenda alla stessa comminata, con conferma unicamente del provvedimento di inibizione del proprio dirigente accompagnatore, in quanto responsabile della non corretta compilazione della distinta di gara. A sostegno della richiesta la ricorrente afferma infatti che, per un errore nello stilare la distinta dei giocatori partecipanti alla gara, il dirigente accompagnatore sig. Paire Giancarlo anziché riportare il nome del giocatore Barra Gabriele, nato a Savigliano il 27.1.1997, il quale effettivamente aveva partecipato alla gara in questione, riportava quello del padre sig. Barra Mauro, nato a Saluzzo il 28.8.1967. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Questa Commissione, effettuate le verifiche del caso, ha infatti potuto accertare, anche in base alla allegazione dei documenti di identità dei soggetti coinvolti, come l’indicazione del sig. Barra Mauro in luogo del sig. Barra Gabriele sia ascrivibile a mero errore materiale e come tale non giustifichi l’applicazione delle sanzioni nei riguardi della società ricorrente. Per tali motivi la Commissione Disciplinare COSI’ PROVVEDE -Revoca il provvedimento di assegnazione della gara persa alla società Olimpic Saluzzo 1957 e conseguentemente omologa il risultato della gara Mondovì Piazza / Olimpic Saluzzo 1957 conseguito sul terreno di gioco con il seguente punteggio: MONDOVI’ PIAZZA / OLIMPIC SALUZZO 1957 1 – 1; -Revoca il provvedimento con il quale è stata comminata alla Olimpic Saluzzo 1957 la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00; -Revoca il provvedimento di squalifica per una gara effettiva comminata al giocatore BARRA MAURO; -Conferma l’inibizione sino al 2.12.2014 comminata al dirigente accompagnatore della Olimpic Saluzzo 1957 sig. PAIRE GIANCARLO. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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