COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20.11.2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Reclamo proposto dalla U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 32 del 23/10/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara REVELLO – VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE disputata l’11/10/14 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone G
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 20.11.2014
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
c) Reclamo proposto dalla U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 32 del 23/10/14 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara REVELLO – VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE disputata l’11/10/14 nell’ambito del Campionato Juniores Regionali – Girone G PREMESSO che, all’esito della gara REVELLO – VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE, disputata l’11/10/14, relativa al Girone G del Campionato Juniores Regionali e terminata con il risultato di parità per 1-1, il Giudice Sportivo, a seguito di rituale reclamo proposto dalla Società REVELLO, dopo aver effettivamente riscontrato che nel corso della gara suddetta la U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE aveva effettuato SEI sostituzioni e, quindi, in numero superiore a quanto consentito dal regolamento previsto per tale campionato, aveva deciso di assegnare gara persa alla U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE con il punteggio di 0 – 3. Avverso tale delibera, propone ora tempestivo reclamo, inviato per raccomandata del 29/10/14 e ritualmente inoltrato in pari data alla Società avversaria, la U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE, asserendo di aver effettuato solo CINQUE sostituzioni e non SEI, come erroneamente indicato dal direttore di gara nel suo referto, senza aver violato quanto previsto dal regolamento del campionato e chiede, quindi, che venga annullata la delibera impugnata con il conseguente ripristino del punteggio di parità per 1-1 acquisito sul campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dopo aver, per mero scrupolo, telefonicamente interpellato l’arbitro della gara, il quale ha smentito nel modo più assoluto di aver errato nella indicazione delle sostituzioni, ribadendo, quindi, l’esattezza del proprio referto, su cui sono state riportate le SEI sostituzioni effettuate dalla U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE; ritenuto, quindi, che la Società reclamante sia effettivamente incorsa in una violazione del regolamento del campionato in premessa indicato, per aver effettuato un numero di sostituzioni superiore a quanto consentito; DELIBERA 1. di respingere il reclamo e, conseguentemente, confermare la sanzione, deliberata dal Giudice Sportivo, con la quale è stata assegnata gara persa alla U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE e disposta l’omologazione con il seguente risultato: REVELLO – VIRTUS MONDOVI’ CARASSONESE 3 – 0; 2. di disporre, inoltre, l’addebito della tassa reclamo che non risulta versata dalla Società reclamante.
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