COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’8 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. Ruvese / A.S.D. Levante 2008 del 14.12.2014; Reclamo del Sig. LOMBARDI Dario (tecnico dell’A.S.D. Levante 2008) in data 19.12.2014 avverso la sanzione della squalifica sino a tutto il 15 gennaio 2015 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 44 del 18.12.2014.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 dell’8 Gennaio 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. Ruvese / A.S.D. Levante 2008 del 14.12.2014; Reclamo del Sig. LOMBARDI Dario (tecnico dell’A.S.D. Levante 2008) in data 19.12.2014 avverso la sanzione della squalifica sino a tutto il 15 gennaio 2015 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 44 del 18.12.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato che - Il reclamo è irricevibile atteso il mancato versamento della relativa tassa da parte dell’istante; - pur volendo prescindere dall’accertato profilo d’irricevibilità, il reclamo andrebbe dichiarato inammissibile a termini dell’art. 45, co. 3, lett. b), C.G.S. perché la sanzione impugnata è inferiore al mese; - la liquidazione delle spese del procedimento può avvenire a termini dell’art. 33, co. 14, C.G.S.; Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia delibera 1. rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, liquidarsi le spese del procedimento a termini dell’art. 33, co. 14, C.G.S. in misura pari alla tassa reclamo; 2. condannarsi il Sig. LOMBARDI Dario al pagamento delle spese dette da versarsi con le note modalità in favore del C.R. Puglia.
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