COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’8 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Foggia Girone “C” GARA: Foggia Calcio c/ ASD Herdonia Calcio del 29.11.2014; Reclamo dell’A.S.D. Herdonia Calcio del 09.12.2014 avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Foggia assunte con delibera pubblicata su C.U. D.P. Foggia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 24 del 04.12.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’8 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI Foggia Girone “C” GARA: Foggia Calcio c/ ASD Herdonia Calcio del 29.11.2014; Reclamo dell’A.S.D. Herdonia Calcio del 09.12.2014 avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Foggia assunte con delibera pubblicata su C.U. D.P. Foggia, F.I.G.C.-L.N.D., n. 24 del 04.12.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato che - a termini dell’art. 22, co. 4, C.G.S. “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali… e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva”; - detta disposizione, richiamata a conforto dalla reclamante, va interpretata nel senso che costituisce gara utile per l’esecuzione di una sanzione sportiva quella che oltre ad avere carattere “ufficiale”, comporti anche un “rischio sportivo” e che quest’ultimo requisito è certamente attenuato in una competizione contro una squadra “fuori classifica” (v. per tutte: Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 12/2011); - tuttavia, nell’ambito regionale della LND e del SGS il richiamato art. 22, co. 4, C.G.S. viene derogato dall’art. 45, co. 1, C.G.S. a mente del quale per l’espiazione della punizione sportiva è sufficiente che la gara sia considerata “ufficiale” e, infatti, la disposizione recita: “Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali … dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica…”; - l’incontro Foggia Calcio-Herdonia Calcio del 29.11.2014 è da ritenersi gara ufficiale nel senso voluto dal richiamato comma 1, indipendentemente dagli effetti sulla classifica, in quanto: a) è stata programmata ed organizzata all’interno del Campionato Provinciale Allievi; b) il risultato è valido ai fini della classifica per una delle compagini; c) può trovare applicazione l’art. 17, co. 3, C.G.S. in caso di mancata presentazione della squadra che concorre al campionato; d) in generale, resta ferma “la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari” (così come recita lo stesso C.U. S.G.S. n. 1 S.S. 2014/2015); - non vale a sostenere in diverso avviso, il distinguo operato dalla reclamante tra le locuzioni (momento in cui la sanzione viene comminata) e (momento in cui la sanzione viene scontata), in quanto il punto 2.2 lett. c.5 del richiamato C.U. S.G.S. n. 1/2014 nell’individuare le gare in cui una sanzione sportiva può essere comminata nulla innova rispetto al momento dell’esecuzione, come individuato dal cennato art. 45, co. 1, C.G.S., né alcuna innovazione potrebbe introdurre salvo entrare inopinatamente in conflitto con una norma gerarchicamente sovraordinata; - dall’esame degli atti rimessi dalla Delegazione Provinciale di Foggia (referto arbitrale, distinte calciatori, richiesta FP, stralcio C.U. recante il provv.to gravato) si evince che il primo Giudice ha deliberato d’ufficio e non su reclamo del Foggia Calcio, sicché non trova applicazione la causa d’inammissibilità di cui all’art. 46, co. 6, C.G.S.; Tutto ciò premesso e considerato, la Corte sportiva di appello territoriale per la Puglia, delibera 1. rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, confermarsi le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di Foggia; 2. addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Società istante atteso il rigetto.
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