COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 dell’8 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo dell’A.C.D. “P. Giannotti”, in data 30.12.2014, avverso la squalifica del calciatore CONOCI Leonardo per quattro giornate, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 45 del 24.12.2014.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 dell’8 Gennaio 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo dell’A.C.D. “P. Giannotti”, in data 30.12.2014, avverso la squalifica del calciatore CONOCI Leonardo per quattro giornate, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 45 del 24.12.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato che - il calciatore Conoci Leonardo, nel corso della gara contro l’A.C.D. Nardo’ del 21.12.2014, valevole per il Campionato Regionale , “… a gioco fermo rifilava ripetuti calci alle gambe e alle spalle di un avversario che si trovava a terra” (v. referto arbitrale); - l’art. 19, co. 4, lett. b), del C.G.S. sanziona la condotta violenta con la squalifica di almeno tre giornate ufficiali di gara e che il comportamento lesivo tenuto dal CONOCI integra gli estremi della violenza; - nella fattispecie, l’ulteriore quarta giornata di squalifica inflitta al prefato calciatore dal Giudice Sportivo territoriale, è giustificata dalla iterazione delle violenze e dal rifiuto di abbandonare spontaneamente il campo dopo la notifica dell’espulsione, ciò che poteva avvenire solo grazie all’intervento dei dirigenti dell’A.C.D. ; - pertanto, la decisione impugnata merita integrale conferma apparendo la sanzione conforme al dato normativo e proporzionata; Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva di Appello territoriale per la Puglia Delibera 1) rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa sul conto dell’A.C.D. P. Giannotti.
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