COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 15 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ATLETICO ARADEO – GIOVENTU CALCIO CUTRO del 21/12/2014 (Reclamo della GIOVENTU CALCIO CUTRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e inibizione allenatore STRAFELLA Edoardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 24/12/2014 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 15 Gennaio 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. ATLETICO ARADEO - GIOVENTU CALCIO CUTRO del 21/12/2014 (Reclamo della GIOVENTU CALCIO CUTRO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400,00 e inibizione allenatore STRAFELLA Edoardo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 in data 24/12/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera B Codice di Giustizia Sportiva l’inibizione dell’allenatore STRAFELLA Edoardo per cui tale parte del ricorso va dichiarata inammissibile; - ritenuto che può accedersi ad una riduzione della sanzione dell’ammenda a € 200,00 che si appalesa adeguata ai fatti occorsi a nulla rilevando le argomentazioni addotte dalla reclamante. P.Q.M. D E L I B E R A - dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società GIOVENTU CALCIO CUTRO per la inibizione dell’allenatore STRAFELLA Edoardo; - ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società GIOVENTU CALCIO CUTRO: - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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