COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/11/2014 (prot.n.3515/15pf14- 15/SS/fda) nei confronti di: – sig. Stefanelli Alfredo, nella sua qualità di Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Atletico Tricase, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Comunicato Ufficiale n.1 per la stagione sportiva 2012/2013, pubblicato il giorno 7/1/2012 per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il sig. Salvatore Luigi Bruno, allenatore di base, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula avendo pattuito un compenso di €11.000,00 superiore al massimo consentito (€9.000,00); – e la società ASD Atletico Tricase, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al sig. Alfredo Stefanelli Presidente all’epoca dei fatti.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/11/2014 (prot.n.3515/15pf14- 15/SS/fda) nei confronti di: - sig. Stefanelli Alfredo, nella sua qualità di Presidente all’epoca dei fatti della società ASD Atletico Tricase, per rispondere della violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Comunicato Ufficiale n.1 per la stagione sportiva 2012/2013, pubblicato il giorno 7/1/2012 per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della società con il sig. Salvatore Luigi Bruno, allenatore di base, un accordo economico nettamente superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula avendo pattuito un compenso di €11.000,00 superiore al massimo consentito (€9.000,00); - e la società ASD Atletico Tricase, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al sig. Alfredo Stefanelli Presidente all’epoca dei fatti. FATTO Con decisione del Collegio Arbitrale (di cui al C.U. n.6 Stagione Sportiva 2013/2014, relativa alla vertenza n.42/34) nel far obbligo alla ASD Atletico Tricase di corrispondere all’allenatore Salvatore Luigi Bruno la somma complessiva di €7.792,00, rimetteva gli atti alla Procura Federale “per avere le parti pattuito in contratto un importo superiore al massimale previsto nell’accordo tra l’AIAC e la LND della FIGC”. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziavano un comportamento in violazione della normativa vigente la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale Puglia gli incolpati su indicati, affinché rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito il Tribunale Territoriale Puglia, disponeva con racc. a.r. del 15/12/2014, la convocazione dei deferiti per l’udienza del 12/1/2015, alla quale compariva solo: l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale. Nella non comparsa (non giustificata) dei deferiti, e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale concludeva chiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti su menzionati e che agli stessi fossero inflitte le seguenti sanzioni: - al sig. Stefanelli Alfredo la inibizione per la durata di mesi 3; - alla società ASD Atletico Tricase l’ammenda di € 750,00. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che il sig. Stefanelli Alfredo, nella sua qualità (all’epoca dei fatti) di Presidente dell’ASD Atletico Tricase, stipulò con l’allenatore sig. Luigi Bruno Salvatore, un accordo economico che prevedeva un compenso di € 11.000,00, nettamente superiore al massimale previsto dalla normativa in vigore (€ 9.000,00). Violazione questa che ha trovato conferma non solo e non tanto nel comportamento processuale assente, del sig. Stefanelli Alfredo, ma anche ed essenzialmente a seguito e per effetto della concordata misura della sanzione intercorsa ai sensi dell’art.32 sexies CGS fra l’allenatore sig. Salvatore Luigi Bruno e la Procura Federale, in data 5/11/2014, relativa alla medesima più volte citata violazione contestata anche allo Stefanelli. All’affermazione di responsabilità delle violazioni ascritte al sig. Alfredo Stefanelli consegue l’affermazione di responsabilità dell’ASD Atletico Tricase, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4 commi 1) e 2) del CGS. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara: - Stefanelli Alfredo (all’epoca dei fatti Presidente dell’ASD Tricase) responsabile delle violazioni così come innanzi ascrittegli, e gli infligge la punizione sportiva della inibizione per la durata di mesi Tre (3); - alla soc. ASD Atletico Tricase, responsabile ai sensi dell’art.4 commi 1) e 2) CGS per le violazioni ascritte al sig. Alfredo Stefanelli (all’epoca dei fatti allenatore), la punizione sportiva dell’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta). Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del Tribunale Federale Territoriale Puglia del 12/1/2015.
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