COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO – POL. D. MADRE PIETRA APRICENA del 17/12/2014 (Reclamo della A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 8/1/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO – POL. D. MADRE PIETRA APRICENA del 17/12/2014 (Reclamo della A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 in data 8/1/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali ; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che la società reclamante non ha allegato al reclamo l’attestazione dell’invio del ricorso alla controparte da effettuarsi con lettera raccomandata o mezzo equipollente ai sensi dell’art. 46 comma 5 Codice di Giustizia Sportiva per cui il reclamo va dichiarato inammissibile DELIBERA Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. MONTE SANT ANGELO CALCIO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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