COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: G.S. A.S.D. APOCALISSE – G.S.D. S. PIO X LUCERA del 08.02.2014 Reclamo del G.S.D. San Pio X Lucera del 19.2.2014 avverso le decisioni del Giudice Sportivo con cui è stata comminata l’ammenda di € 50,00 alla Reclamante, e sono state inflitte l’inibizione sino a tutto il 30.06.2015 al Dirigente Sig. Trincone Felice, sino a tutto il 30.09.2014 al Dirigente Sig. Curci Valerio, sino a tutto il 30.09.2014 al Presidente p.t. Sig. Mastromatteo Alfonso, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Foggia n. 38 del 13.02.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29 Gennaio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: G.S. A.S.D. APOCALISSE – G.S.D. S. PIO X LUCERA del 08.02.2014 Reclamo del G.S.D. San Pio X Lucera del 19.2.2014 avverso le decisioni del Giudice Sportivo con cui è stata comminata l’ammenda di € 50,00 alla Reclamante, e sono state inflitte l’inibizione sino a tutto il 30.06.2015 al Dirigente Sig. Trincone Felice, sino a tutto il 30.09.2014 al Dirigente Sig. Curci Valerio, sino a tutto il 30.09.2014 al Presidente p.t. Sig. Mastromatteo Alfonso, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Foggia n. 38 del 13.02.2014. Esaminati gli atti ufficiali; -letto il reclamo come sopra proposto; -vista la deliberazione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 73, del 10.4.2014, con cui è stato sospeso il procedimento; -vista la nota della P.F. prot.n. 912 pf 13-14, del 24.11.2014, con cui sono stati rimessi gli atti d’indagine chiesti ai sensi del previgente art. 35 C.G.S.; -dato atto che il giorno 22.12.2014 è stato ritualmente comunicato al G.S.D. S.Pio X l’avviso di convocazione per l’audizione del 12.01.2015; -dato, altresì, atto che il medesimo avviso è stato notificato anche all’A.S.D. Apocalisse in data 18.12.2014, per quanto d’interesse; -sentito il Presidente p.t. della reclamante, Sig. Alfonso Mastromatteo, il giorno 12.01.2015 come stabilito; Premesso che - con deliberazione pubblicata sul C.U. del C.R. Puglia n. 73 del 10.4.2014 l’allora Commissione Disciplinare Territoriale ha sospeso la procedura di reclamo richiedendo alla Procura Federale un supplemento d’indagine a termini dell’art. 35 del previgente C.G.S.; - con nota prot.n. 912 pf 13-14 del 24.11.2014 la Procura Federale ha trasmesso il fascicolo contenente l’approfondimento istruttorio ad Essa demandato; - il fascicolo detto allega la relazione d’indagine unitamente alle prove documentali, fotografiche e testimoniali raccolte; - l’art. 36 del C.G.S., nel nuovo testo di cui al decreto del Commissario ad acta del 30.07.2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31.07.2014, attribuisce alla Corte Sportiva di Appello territoriale l’esame e la definizione dei reclami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi territoriali in merito a fatti e comportamenti delle Società e dei loro tesserati (id est il co. 1) in precedenza devoluti alla Commissione Disciplinare territoriale; - pertanto sussiste la competenza di questa Corte Sportiva di appello; premesso e considerato che - la documentazione e le dichiarazioni testimoniali raccolte in merito agli episodi specifici oggetto di gravame, unitamente agli esposti presentati contro il Direttore di gara, Sig. Croce Giuseppe, dalla Pol. Sanseverese, dall’U.S.D. San Matteo, dall’A.S.D. Accademia Calcio Lucera, dal G.S. Troia, dal Presidente della S.S. Real S.Giovanni, Sig. Piano Domenico, allegati al reclamo e tutti confermati nella loro autenticità (all. 4bis fascicolo della P.F.), consentono di (e rendono doveroso) attingere ad un quadro istruttorio più ampio rispetto a quello rappresentato dal referto arbitrale, dal supplemento di rapporto, dalle dichiarazioni dell’Arbitro dinanzi alla Commissione Disciplinare, in data 10.3.2014, ed al delegato della Procura, in data 23.09.2014; considerato, in particolare, che - le deposizioni raccolte, l’Annotazione di servizio del Mar.Ca. Lanza Antonio del 19.02.2014 (riletta nell’ambito dell’intero quadro probatorio), gli esposti sopra menzionati, la lettera a firma del Presidente dell’A.S.D. Apocalisse, Matteo Cataneo, in data 17.2.2014, vista la loro univocità e concordanza, pregiudicano l’attendibilità della refertazione arbitrale; - segnatamente, dalle dichiarazioni del Sig. Matteo Cataneo (ascoltato dalla P.F. il 29.09.2014 ed il 06.11.2014), Presidente p.t. dell’A.S.D. Apocalisse con funzioni di F.P.S. nel corso della gara del 08.02.2014 contro il G.S. S.Pio X, è emerso che i Sigg.rri Trincone Felice (dirigente del G.S.D. S.Pio X con mansioni di allenatore) e Curci Valerio (dirigente accompagnatore del G.S.D. S.PIO X), dopo essere stati allontanati dall’Arbitro si sono limitati a posizionarsi fuori dal campo, dietro la panchina; - la richiamata deposizione del Cataneo consente di rivedere sotto diversa luce l’Annotazione di servizio del 19.02.2014 del Mar.Ca. Lanza Antonio sino ad attribuirne significato e rilevanza probatoria; - nella stessa si legge che “iniziato regolarmente il secondo tempo, dopo una decina circa di minuti, l’arbitro rivolto verso la panchina del San Pio X, invitava l’allenatore (Trincone – n.d.r.) ad uscire dal campo. L’allenatore gli chiedeva, il motivo del perché dovesse uscire fuori e dopo uno scambio di parole ma, nessuna frase offensiva veniva profferita da nessuna delle due parti, questi usciva fuori del campo e si posizionava dietro la rete, fuori dal recinto di gioco. Mentre l’allenatore usciva dal campo, l’altro dirigente (Curci – n.d.r.) chiedeva spiegazioni e per tutta risposta, veniva anche Lui espulso e senza profferire nessuna frase volgare o offensive e si accomodava fuori dal campo”; - l’Allenatore del S.Pio X, Sig. Trincone Felice, sentito dalla P.F. in data 05.11.2014, ha ammesso “che vi erano state, a fine gara, solo lievi proteste [non offensive alla luce dell’Annotazione di Servizio Lanza-n.d.r.] nei confronti dell’arbitro riguardanti alcune sue decisioni…”, ma “di non aver avuto, a fine gara, alcun contatto con l’arbitro…”; - anche il Presidente dell’A.S.D. Apocalisse, Cataneo, il quale è a conoscenza dei fatti perché F.P.S., ha confermato di non aver assistito -a fine gara- a tentativi di aggressione o ad episodi di violenza che ne richiedessero l’intervento a tutela dell’incolumità del Direttore di gara (“l’arbitro rimaneva per un po’ di tempo a discutere dinanzi la porta del suo spogliatoio con Trincone e Curci... non aveva notato nulla di particolare per cui non si era intromesso tra i tre… di non aver assistito a tentativi di aggressione da parte di alcuno”- v. deposizione del 06.11.2014); - nell’Annotazione di Servizio del Mar. Ca. Lanza viene raccontata solo la preoccupazione del Direttore di gara di far allontanare alcuni genitori dall’area vicina agli spogliatoi, ma, concordemente con le dichiarazioni del Cataneo, si legge: “Per quello che mi ricordo non è stata profferita alcuna frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro né tanto meno sia il presidente che l’allenatore e il dirigente espulsi, abbiano cercato di venire a contatto con l’arbitro”; - dagli atti d’indagine può desumersi, quindi, che l’Allenatore ed il Dirigente Accompagnatore del S.Pio X, prima di essere espulsi, hanno cercato di richiamare l’attenzione del Direttore di gara su di un proprio calciatore che si era fatto male (v. lettera del Presidente A.S.D. Apocalisse del 17.02.2014 allegata al reclamo); considerato, pertanto, che - la condotta illecita ascrivibile al Sig. Felice Trincone consiste solo nelle confessate “lievi proteste” a fine gara, meritevoli di essere sanzionate con la più mite squalifica di due settimane (già scontata), mentre non costituisce fatto illecito quello di essersi posizionato oltre la recinzione del campo, dietro la panchina, dopo l’allontanamento dispostone dal terreno di giuoco; - per contro, dalle convergenti dichiarazioni del Presidente Cataneo e del Maresciallo dei Carabinieri, Sig. Lanza Antonio, non emergono elementi a carico del Dirigente del S.Pio X, Sig. Curci Valerio, la cui inibizione merita di essere integralmente annullata, non costituendo illecito il solo fatto accertato di essersi portato oltre la recinzione del campo, dietro la panchina, dopo l’allontanamento dispostone –anche per lui- dal terreno di giuoco; accertato che - riguardo al comportamento illecito ascritto in prime cure alla responsabilità del Presidente p.t. del S.Pio X, Sig. Mastromatteo Alfonso, il teste Cataneo ha dichiarato “di non aver assistito” durante la gara “ad alcun battibecco tra arbitro e Presidente della S.Pio X” e che, tuttavia, alla ricostruzione dell’accaduto può giungersi attraverso l’Annotazione di Servizio del Mar.Ca. Lanza ove si legge che: a) a fine gara “Per quello che mi ricordo non è stata profferita alcuna frase ingiuriosa nei confronti dell’arbitro né tanto meno sia il presidente …, abbiano cercato di venire a contatto con l’arbitro”; b) tuttavia, durante la gara, “Ad un certo punto, l’arbitro, fermava il gioco e si dirigeva verso la recinzione, ove era posizionato il signor MASTROMATTEO Alfonso ed altre persone e gli diceva in modo deciso:. Il MATROMATTEO Alfonso di tutta risposta gli rispondeva: ), ciò che in effetti è avvenuto con la presentazione del reclamo in esame e di un coevo esposto a firma del Mastromatteo avverso l’operato dell’Arbitro Croce (esposto indirizzato alla Presidenza del C.R. Puglia, alla Delegazione Provinciale di Foggia ed alla Sezione AIA di Foggia (v. tra gli all.ti sub 4bis del fascicolo della P.F.); - pertanto, va sanzionata con mesi quattro d’inibizione (già scontati) la risposta (in reazione) pronunciata dal Mastromatteo all’indirizzo del Direttore di gara, perché difforme dai doveri di comportamento prescritti all’art. 1bis, co.1, C.G.S.; ritenuto, altresì, che - gli illeciti commessi dai Sigg.rri Trincone Felice e Mastromatteo Alfonso, seppur ridimensionati nella loro gravità, non consentono di escludere la responsabilità oggettiva del G.S.D. S.Pio X Lucera ex art. 4, co. 2, C.G.S., sicché l’ammenda di € 50,00 non può essere annullata, né può essere ridotta per l’espresso divieto fattone dall’art. 45, co. 3, del C.G.S.; rilevato, infine, che - con la nota prot.n. 912/pf/13-14 del 24.11.2014 la Procura Federale ha “riservato ogni provvedimento di questo Ufficio in ordine ad eventuali profili disciplinari ulteriori rispetto a quelli già oggetto del procedimento pendente dinanzi all’organo giudicante adito, solo all’esito delle decisioni del medesimo”; - vi è discordanza tra il supplemento di referto, e le dichiarazioni arbitrali successive, con le altre prove acquisite al procedimento (documentali e testimoniali), ritenute –queste ultime- attendibili ai fini della decisione diversamente dalle prime; - negli esposti in atti, le diverse Società hanno contestato l’attendibilità della refertazione del Sig. Croce; - quest’ultimo, dalla lettura dell’Annotazione di servizio del Mar. Ca. Lanza, risulta essere stato coinvolto in un alterco con il Presidente del G.S.D. S.Pio X (testualmente: ); - del medesimo Arbitro il teste Cataneo (F.P.S.) ha riferito di un comportamento astrattamente valutabile come provocatorio (“…al termine della gara…era rimasto un po’ di tempo dinanzi al suo spogliatoio prima di entrare e questo non alleggeriva la tensione accumulata durante la gara”) - quanto sopra evidenziato potrebbe meritare un approfondimento disciplinare volto ad accertare se siano stati rispettati i doveri di comportamento di cui all’art. 1bis del C.G.S. ed all’art. 40, co. 1 e co. 3, lettere c), f), h), del Regolamento A.I.A.; - pertanto copia delle presente delibera va rimessa alla Procura Federale a termini dell’art 32 ter, co. 3, C.G.S., mentre gli atti del procedimento sono già in possesso dell’Organo Inquirente; Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di Appello territoriale, in parziale accoglimento del reclamo, delibera 1) ridursi a due settimane la squalifica inflitta al dirigente Sig. TRINCONE Felice (inibizione già scontata); 2) annullarsi l’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore CURCI Valerio; 3) ridursi a mesi quattro l’inibizione inflitta al Presidente p.t. dell’A.S.D. G.S.D. San Pio X Lucera, MASTROMATTEO Alfonso (sanzione già scontata); 4) confermarsi l’ammenda di € 50,00 comminata al G.S.D. San Pio X Lucera per le motivazioni premesse; 5) non addebitarsi alcuna tassa sul conto della Società istante atteso il parziale accoglimento del gravame. 6) rimettersi copia della presente deliberazione alla Procura Federale ai sensi e per gli effetti dell’art. 32ter, co. 3, C.G.S..
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