COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ULTRATTIVI – POL. SAMMARCO del 1/2/2015 (Reclamo della A.S.D. ULTRATTIVI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore CARLUCCI Francesco e squalifica calciatore ARDINO Fabrizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. ULTRATTIVI – POL. SAMMARCO del 1/2/2015 (Reclamo della A.S.D. ULTRATTIVI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore CARLUCCI Francesco e squalifica calciatore ARDINO Fabrizio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 in data 5/2/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che il comportamento dell’allenatore CARLUCCI Francesco è risultato esclusivamente antisportivo ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione della inibizione fino al 5/4/2015; - ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante avverso la squalifica inflitta al calciatore ARDINO Fabrizio non ha trovato conferma negli atti ufficiali per cui adeguato si appalesa quanto sancito dal Primo Giudice che va condiviso e confermato P.Q.M. DELIBERA - ridursi al 5 aprile 2015 la inibizione inflitta all’allenatore CARLUCCI Francesco; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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