COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GARA: A.C.D. HYDRUNTUM 2014 – POL. D. OLIMPICA del 25/1/2015 (Reclamo della A.C.D. HYDRUNTUM 2014 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250.00 più € 50.00, inibizione allenatore CARIDDI Alessandro, squalifica calciatori DE CICCO Dario, STEFANO Michele, RICCIARDI Francesco, CATALDO Pierandrea e VILLANI Cristian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 29/1/2015 della Delegazione Distrettuale di Maglie).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19 Febbraio 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI MAGLIE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GARA: A.C.D. HYDRUNTUM 2014 – POL. D. OLIMPICA del 25/1/2015 (Reclamo della A.C.D. HYDRUNTUM 2014 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 250.00 più € 50.00, inibizione allenatore CARIDDI Alessandro, squalifica calciatori DE CICCO Dario, STEFANO Michele, RICCIARDI Francesco, CATALDO Pierandrea e VILLANI Cristian di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 in data 29/1/2015 della Delegazione Distrettuale di Maglie). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti - rilevato che la squalifica per 2 giornate inflitta ai calciatori RICCIARDI Francesco, CATALDO Pierandrea e VILLANI Cristian non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a Codice di Giustizia Sportiva; - analoga inammissibilità va affermata per il reclamo avverso la inibizione fino al 16/2/2015 inflitta all’allenatore CARIDDI Alessandro ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera b Codice di Giustizia Sportiva; - va dichiarata inammissibile la sanzione dell’ammenda di € 50.00 ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera d Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto altresì che può essere esaminata la posizione del calciatore STEFANO Michele che per il suo comportamento antisportivo può essere adeguatamente punito con la squalifica per 2 giornate (già scontate); - ritenuto che, per la residua parte del reclamo, si appalesano necessari ulteriori istruttoria e indagini per cui il presente procedimento va ritenuto sospeso e proseguito, con riserva di ogni decisione da parte di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale relativamente all’ammenda di € 250.00 e alla squalifica del calciatore DE CICCO Dario P.Q.M. DELIBERA - dichiararsi inammissibile il reclamo relativo ai calciatori RICCIARDI Francesco, CATALDO Pierandrea e VILLANI Cristian (ex art. 45 3/a); - dichiararsi inammissibile il reclamo relativo all’allenatore CARIDDI Alessandro (ex art. 45 3/b); - dichiararsi inammissibile il reclamo relativo all’ammenda di € 50.00 ((ex art. 45 3/d); - ridursi a 2 giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore STEFANO Michele; - sospendersi ogni decisione in ordine all’ammenda di € 250.00 e alla squalifica del calciatore DE CICCO Dario;
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