COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 2 Ottobre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. CALCIO FORENSE BARI – A.S.D. AVVOCATI COSENZA del 5/7/2014 (Reclamo della società A.S.D. CALCIO FORENSE BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda di € 500.00 e squalifica calciatori PEPE Antonio, GERMANO Silvio, BIASI Domenico e RUBINI Francesco di cui alla delibera della Delegazione Provinciale di Bari riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 8/7/2014).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 2 Ottobre 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. CALCIO FORENSE BARI – A.S.D. AVVOCATI COSENZA del 5/7/2014 (Reclamo della società A.S.D. CALCIO FORENSE BARI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara, ammenda di € 500.00 e squalifica calciatori PEPE Antonio, GERMANO Silvio, BIASI Domenico e RUBINI Francesco di cui alla delibera della Delegazione Provinciale di Bari riportata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 8/7/2014). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della società; - effettuati i necessari accertamenti; Con ricorso dell’11/7/2014 (a cui facevano seguito le memorie integrative e riepilogative del 21/7 – 22/7 e 29/7/2014), l’Associazione Calcio Forense Bari impugnava la decisione di cui al C.U. n.19 dell’8/7/2014 con cui il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia LND aveva comminato a carico dell’associazione reclamante e dell’AS Cosenza Calcio Forense, non solo la perdita della gara con il risultato di 3-0 a carico di entrambe (ex art. 17 C.G.S.) ma anche l’ammenda di € 500,00 per ciascuna delle due associazioni (ex art.20 lett. B del regolamento del Torneo) oltre alle squalifiche per due giornate ai calciatori Pepe A., Germano S., Biasi D. e Rubini F. dell’A. C. Forense Bari. Venivano quindi sentiti più volte sia il rappresentante della reclamante che (alla sola udienza del 15/9/2014) il rappresentante dell’ASD avvocati di Cosenza la quale con racc. a.r. del 21/7/2014 aveva inviato le sue controdeduzioni al reclamo proposto dalla Ass. Calcio Forense Bari. Veniva poi più volte sentito l’arbitro della gara che rilasciava tre supplementi di rapporto; rispettivamente del 21/7/2014, del 28/7/2014 e del 15/9/2014. MOTIVI DELLA DECISIONE A scioglimento della riserva di cui all’udienza del 15/9/2014, la Corte Sportiva di appello Territoriale Puglia, ritiene che le doglianze mosse, dall’ASD Calcio Forense Bari ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, (di cui al Com. Uff. n.19 dell’8/7/2014), siano in parte inammissibili, in parte infondate ed in parte meritevoli di accoglimento. E’ infatti inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.45 n.3 lett. a) CGS, nella parte in cui si chiede la revoca delle sanzioni “…..emesse a carico dei tesserati Rubini Francesco, Germano Silvio, Biasi Domenico e Pepe Antonio…….” attesa la non reclamabilità di tali provvedimenti disciplinari (squalifica per due giornate). Infondate si appalesano invece, le doglianze relative alla sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 (comminata dal Giudice Sportivo ad entrambe le squadre) frutto –secondo la reclamante- di una “….ricostruzione in stridente contrasto con l’attività certificata nel rapporto di gara….”, per aver – l’arbitro affermato che la fine dell’incontro sarebbe stato determinato dall’insufficienza del numero (inferiore a sette) dei calciatori di entrambe le squadre tale da non consentire la prosecuzione della gara, a causa dell’espulsione di coloro che avevano partecipato alla rissa non sedabile verificatasi al 27° del secondo tempo. Tale affermazione arbitrale è stata contestata dalla reclamante la quale con il ricorso dell’11/7/2014 ha di contro sostenuto che: a) non sarebbe mai avvenuta alcuna rissa fra giocatori di entrambe le squadre, “….essendosi trattato di due singole aggressioni portate da due tesserati avversari in danno di due distinti tesserati del calcio forense Bari….”; b) “…..la sospensione definitiva della gara è intervenuta successivamente al triplice fischio, ovvero subito dopo l’aggressione fisica da parte di un giocatore non identificato del Cosenza Calcio Forense….”; c) l’individuazione del calciatore espulso Pepe Antonio sarebbe del tutto errata dal momento che il calciatore n.11 indicato dall’arbitro corrispondeva al nome del calciatore Angelastro Michele mentre il calciatore Pepe era individuabile con il n.19; d) “….il calciatore n.5 Rubini Francesco non poteva aver colpito con un calcio il n. 2 Del Morgine Andrea poiché quest’ultimo non era più sul terreno di gioco essendo stato espulso al 20° del secondo tempo….”. Dalle indagini esperite è però risultato che la succitata ricostruzione dei fatti da parte della reclamante, è del tutto infondata, dal momento che il direttore di gara, con l’avallo e la conferma di uno dei due assistenti ufficiali dell’arbitro ha, con dovizia di particolari precisato che: 1) “…..la gara è stata da me sospesa dopo aver constatato che entrambe le squadre, per effetto delle espulsioni che avrei dovuto comminare non avevano il numero sufficiente per poter proseguire la gara….” 2) “….dopo aver fischiato la sospensione definitiva della gara per i fatti innanzi descritti, mi sono avviato verso gli spogliatoi dove sono stato colpito con una testata alla nuca da parte di un giocatore, sicuramente della squadra del Cosenza…..La testata ricevuta è stata violenta ma non è affatto vero che fossi caduto per terra. Pertanto confermo senza ombra di dubbio, che la sospensione definitiva della gara è avvenuta a causa della rissa perché la testata l’ho ricevuta dopo alcuni secondi dal triplice fischio….”. 3) l’errata indicazione del calciatore espulso, indicato nella persona di Pepe Antonio anziché del calciatore Angelastro Michele (che effettivamente indossava la maglia n.11 dell’AC Forense Bari) è stata –secondo l’arbitro- causata dall’equivoco “………dovuto ad una errata interpretazione del numero del calciatore riportato in distinta, ma posso affermare che la mia annotazione del calciatore n.11 è stata effettuata sulla base del numero di maglia da me annotato prima di entrare negli spogliatoi, dove controllando la lista si è verificato l’equivoco…..”. 4) In ordine poi al dubbio se il calciatore n.5 Rubini Francesco possa aver colpito il calciatore avversario Del Morgine Andrea (già in precedenza espulso sin dal 20° del II tempo e quindi presumibilmente non in campo ) l’arbitro ha precisato che: “…confermo nuovamente che il calciatore della soc. Avv. Bari Rubini Francesco ha colpito con un calcio l’avversario Del Morgine della soc. Avv. Cosenza in quanto quest’ultimo, anche se precedentemente espulso, era rientrato sul terreno di gioco prendendo parte alla rissa scatenatasi…..”. Sulla base di quanto innanzi riportato, può affermarsi che la gara in epigrafe indicata, è stata definitivamente sospesa solo a causa della rissa verificatasi al 27° del II tempo, a seguito della quale avrebbero dovuto essere espulsi i calciatori di entrambe le squadre in tale misura da non consentire la presenza in campo del numero minimo di calciatori (sette) previsto dalla normativa in vigore, con conseguente non proseguibilità della gara stessa. Va pertanto rigettato il reclamo proposto dall’AC Forense Bari nella parte in cui ha chiesto che la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 fosse attribuito alla sola ASD Avvocati Cosenza. Va –di contro- accolto il ricorso dell’ASd Calcio Forense Bari nella parte relativa alla richiesta di revoca del provvedimento dell’ammenda di €500,00 inflitta dal primo giudice ritenendo (sulla base delle risultanze istruttorie acquisite) che la società reclamante possa ritenersi sufficientemente punita con la sola perdita della gara innanzi citata PQM La Corte Sportiva di appello Territoriale Puglia in accoglimento parziale del reclamo proposto all’ASD Calcio Forense Bari: - revoca la sanzione dell’ammenda di € 500,00; - dichiara inammissibile ai sensi dell’art.45 n.3 lett. a) RGS il reclamo avverso la squalifica dei calciatori Germano Silvio, Biasi Domenico Rubini Francesco e Pepe Antonio; - conferma nel resto le impugnate decisioni; - dispone la restituzione della tassa di € 260.00 atteso il parziale accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it