COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 16 Ottobre 2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 28/5/2014 (prot.n.7047/107pf1314MS/vdb) nei confronti di: 1) – Giovanni Guida, nella qualità di Presidente della Società ASD Maruggio Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del CGS in relazione all’art.8, comma 15, del CGS in relazione all’art.94 ter, comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale/LND, del 27/10/2012 in C.U. n.1 del 14 27/10/2012, emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore Alfredo Cimino; – 2) ASD Maruggio Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 16 Ottobre 2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 28/5/2014 (prot.n.7047/107pf1314MS/vdb) nei confronti di: 1) – Giovanni Guida, nella qualità di Presidente della Società ASD Maruggio Calcio all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art.1, comma 1, del CGS in relazione all’art.8, comma 15, del CGS in relazione all’art.94 ter, comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale/LND, del 27/10/2012 in C.U. n.1 del 14 27/10/2012, emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore Alfredo Cimino; - 2) ASD Maruggio Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. FATTO Con decisione pubblicata sul C.U. n.1 del 27/10/2012, il collegio Arbitrale della LND-FIGC condannava la SOC. ASD Maruggio Calcio, al pagamento della somma di € 6.045,00 in favore dell’allenatore sig. Alfredo Cimino. A seguito della nota della LND del 30/6/2013 la Procura Federale rilevava che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione del C.A., l’ASD Maruggio Calcio non risultava avesse eseguito, nei termini stabiliti dalla normativa in vigore, quanto indicato nel dispositivo del lodo arbitrale LND su menzionato. Con la nota innanzi menzionata del 28/5/2014 la già citata procura Federale deferiva pertanto alla Commissione Disciplinare (ora Tribunale Federale Territoriale Puglia) i suddetti incolpati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare (ora Tribunale Federale Territoriale Puglia) disponeva - con racc.a.r. del 28/5/2014- la convocazione dei deferiti per l’udienza del 29/9/2014 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti non comparsi ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. ASD Maruggio Calcio la penalizzazione di n.2 punti in classifica (da scontarsi nella corrente stagione Sportiva; - per il sig. Giovanni Guida la inibizione di mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’ASD Maruggio Calcio, non ha eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui all’ art.94/ ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS. Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo: P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara: - affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: - al sig. Guida Giovanni all’epoca dei fatti Presidente dell’ASd Maruggio Calcio la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. ASD Maruggio Calcio la penalizzazione di n.1 punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione Sportiva.
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