COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 16 Ottobre 2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/4/2014 (prot.n.5943/141pf1213GR/mg) nei confronti di: 1) – Mincuzzi Giovanni, all’epoca Presidente e legale rappresentante della Società AS Calcio Fasano, per rispondere delle violazioni dell’art.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art. 8 comma CGS per non aver provveduto nel termine di 30 giorni alla corresponsione della somma di € 16.525,78 in favore dell’allenatore Alessandro Longo sulla base di quanto disposto dal C.A. della FIGC – LND con provvedimento del 25/2/2012 – C.A. C.U. n.3 S.S. 2011-2012; 2) AS Calcio Fasano a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al suo Presidente.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 16 Ottobre 2014 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 15/4/2014 (prot.n.5943/141pf1213GR/mg) nei confronti di: 1) – Mincuzzi Giovanni, all’epoca Presidente e legale rappresentante della Società AS Calcio Fasano, per rispondere delle violazioni dell’art.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art. 8 comma CGS per non aver provveduto nel termine di 30 giorni alla corresponsione della somma di € 16.525,78 in favore dell’allenatore Alessandro Longo sulla base di quanto disposto dal C.A. della FIGC – LND con provvedimento del 25/2/2012 – C.A. C.U. n.3 S.S. 2011-2012; 2) AS Calcio Fasano a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al suo Presidente. FATTO Con decisione pubblicata sul C.U. n.3 del 25/2/2012, il collegio Arbitrale della LND-FIGC condannava la SOC. AS Calcio Fasano al pagamento della somma di € 16.525,78 in favore dell’allenatore sig. Alessandro Longo. A seguito della nota del Comitato Regionale Puglia del 9/7/2012 (prot. N.277) la Procura Federale rilevava che dopo il deposito e la comunicazione della suddetta decisione, l’AS Calcio Fasano non risultava avesse eseguito, nei termini stabiliti dalla normativa, quanto indicato nel dispositivo del lodo arbitrale LND su menzionato. Con la nota innanzi menzionata del 15/4/2014 la già citata procura Federale deferiva pertanto alla Commissione Disciplinare (ora Tribunale Federale Federale Territoriale Puglia) i suddetti incolpati affinchè rispondessero delle violazioni loro contestate. Verificata la regolarità delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia (ora Tribunale Federale Territoriale Puglia) disponeva - con racc.a.r. del 28/8/2014 - la convocazione dei deferiti per l’udienza del 29/9/2014 alla quale compariva solo: - l’avv. Nicola Monaco per la Procura Federale; Nella non comparsa dei deferiti e dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione, il Procuratore Federale chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti più volte menzionati ed infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: - per la soc. AS Calcio Fasano l’ammenda di € 8.200,00 e la penalizzazione di n.2 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione Sportiva; - per il sig. Mincuzzi Giovanni la inibizione di mesi sei. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione acquisita al presente procedimento, risulta pacificamente provato che l’AS Calcio Fasano, non risulta aver eseguito il pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, così come previsto dal combinato disposto di cui all’ art.94/ter comma 13 delle NOIF ed all’art.8 commi 9 e 15 del CGS. Va quindi affermata la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e vanno comminate le sanzioni come da dispositivo che hanno tenuto conto della inattività della società A.S. CALCIO FASANO per cui difficile sarebbe il recupero dell’ammenda richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dichiara: - affermarsi la responsabilità dei deferiti e per l’effetto infliggersi: - al sig. Mincuzzi Giovanni all’epoca dei fatti Presidente dell’AS Calcio Fasano la inibizione per la durata di mesi 6; - alla soc. AS Calcio Fasano la penalizzazione di n. 3 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza, secondo i principi di afflittività delle sanzioni di cui all’art.22 n. 6 CGS.
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