COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 20 Novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. LEVERCALCIO – A.S.D. REAL ALBEROBELLO del 2/11/2014 (Reclamo della A.S.D. LEVERCALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 6/11/2014 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 20 Novembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. LEVERCALCIO – A.S.D. REAL ALBEROBELLO del 2/11/2014 (Reclamo della A.S.D. LEVERCALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 800,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 35 in data 6/11/2014 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante in ordine alla individuazione, dell’autore del lancio della pietra che ha colpito l’assistente dell’arbitro, dagli atti acquisiti al processo è risultata (con dovizia di particolari) accertata e provata la precisa individuazione del sostenitore della A.S.D. LEVERCALCIO che ha compiuto il succitato atto violento del quale la società reclamante è oggettivamente responsabile ai sensi dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva; - pur potendosi accedere ad una riduzione dell’ammenda a € 500,00 atteso che l’atto violento è attribuibile ad un solo spettatore, tuttavia va confermata la diffida. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a € 500,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. LEVERCALCIO, confermarsi la diffida; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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