COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. TRICASE – A.S.D. SPORTINSIEME SOGLIANO DEL 2.11.2014. Reclamo dell’A.S.D. Sportinsieme Sogliano in data 11.11.2014 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale comportante la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3, l’obbligo di disputare tre gare a porte chiuse e in campo neutro, l’ammenda di € 300,00 a carico della Società istante, pubblicata su C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 35 del 6.11.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. TRICASE – A.S.D. SPORTINSIEME SOGLIANO DEL 2.11.2014. Reclamo dell’A.S.D. Sportinsieme Sogliano in data 11.11.2014 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale comportante la sanzione sportiva della perdita della gara 0-3, l’obbligo di disputare tre gare a porte chiuse e in campo neutro, l’ammenda di € 300,00 a carico della Società istante, pubblicata su C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 35 del 6.11.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentita l’Avv. Sara Visciglio per la reclamante; acquisito il supplemento di rapporto arbitrale; Premesso e considerato che la punizione sportiva della perdita della gara è giustificata dall’intervenuta sospensione dell’incontro, da parte dell’Arbitro, al 25° minuto del secondo tempo “perché un sostenitore della squadra ospite… si portava sul terreno di gioco e, raggiuntomi, mi colpiva con un forte schiaffo sull’orecchio destro. A causa del dolore …e non essendo più nelle condizioni … ho sospeso definitivamente la gara” (v. referto); - le Società risponde del fatto del proprio sostenitore a termini dell’art. 4, co. 3, C.G.S.; - pertanto, è giustificata e congrua (in relazione alla gravità del fatto come accertato) la sanzione della squalifica del campo per tre giornate con l’obbligo, quindi, di giocare in campo neutro e, in più, a porte chiuse (art. 18, co. 1, lettere d) – f) del C.G.S.); - deve tenersi conto del fattivo comportamento a tutela dell’Arbitro da parte dei calciatori e dei dirigenti della reclamante che, insieme a calciatori e dirigenti dell’A.S.D. Tricase, hanno allontanato l’aggressore, nonché delle scuse pervenute al medesimo Arbitro da parte del calciatore Matere Luca (A.S.D. Sportinsieme), il quale aveva identificato nel padre l’autore del gesto violento; - pertanto, vi sono i presupposti per revocare la sola ammenda di € 300,00 in danno della Società istante; Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, accoglie il reclamo per quanto di ragione ed in parziale riforma delle decisioni assunte dal primo Giudice delibera 1. revocarsi la sanzione dell’ammenda di € 300,00 comminata all’A.S.D. Sportinsieme Sogliano; 2. confermarsi, per il resto, l’impugnata deliberazione del Giudice di prime cure; 3. non addebitarsi la tassa reclamo attesone il parziale accoglimento.
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