COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: ATHENA CALCIO BARLETTA C/ TRINITAPOLI DEL 9.11.2014. Reclamo dell’Athena Calcio Barletta in data 14.11.2014, avverso la squalifica del calciatore VALIDO Benito per quattro giornate, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 36 del 13.11.2014.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 04 Dicembre 2014 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: ATHENA CALCIO BARLETTA C/ TRINITAPOLI DEL 9.11.2014. Reclamo dell’Athena Calcio Barletta in data 14.11.2014, avverso la squalifica del calciatore VALIDO Benito per quattro giornate, inflitta con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia, F.I.G.C. – L.N.D., n. 36 del 13.11.2014. Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Premesso e considerato che - in base a quanto riportato nel referto arbitrale, il Sig. Valido a “seguito di un contrasto di gioco” tirava “un calcio ad un avversario” e, successivamente, mentre l’avversario si trovava a terra lo colpiva una seconda volta con uno “schiaffo sulla nuca”; - ai sensi dell’art. 19, co. 4, lett. b, del C.G.S. ai giocatori responsabili di comportamenti violenti nei confronti di altri calciatori è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima della squalifica per tre giornate; - non vi sono motivi per riformare la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure in quanto la quarta giornata di squalifica punisce la reiterazione del comportamento violento, da valutarsi quale aggravante, rappresentata dal secondo episodio dello “schiaffo sulla nuca”; Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, delibera 1. rigettarsi il reclamo e, per l’effetto, confermarsi la sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta dal primo Giudice al calciatore Sig. VALIDO Benito; 2. addebitarsi la tassa reclamo sul conto della Soc. Athena Calcio Barletta atteso il rigetto.
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