COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. PIANO DI MOMMIO 2008 e del calciatore DIEGO DUCCINI avverso il provvedimento del G.S. Lucca, con il quale è stata inflitta a quest’ultimo la squalifica fino al 14.05.2016 (due anni) (C.U. n. 50 del 15.05.2014)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. PIANO DI MOMMIO 2008 e del calciatore DIEGO DUCCINI avverso il provvedimento del G.S. Lucca, con il quale è stata inflitta a quest'ultimo la squalifica fino al 14.05.2016 (due anni) (C.U. n. 50 del 15.05.2014)
Propone tempestivo reclamo la società U.S.D. Piano di Mommio 2008, in persona del Presidente, e il calciatore Duccini Diego avverso la squalifica inflitta a quest'ultimo fino al 14.05.2016 (2 anni), con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni. Al momento dell'espulsione andava verso il D.g. in maniera minacciosa cercando di colpirlo con un pugno, non riuscendovi perché bloccato dai propri compagni; nel contempo lo offendeva, lo minacciava e sputandogli contro lo colpiva alla zigomo sinistro. Sanzione aggrava perché capitano”.
I ricorrenti impugnano il provvedimento sopraindicato eccependone preliminarmente la nullità, in quanto i 'fatti si sarebbero verificati contro il Guardalinee' e non, come erroneamente riportato nella parte motiva del provvedimento, contro il Direttore di Gara; nel merito, contestano la sanzione comminata poiché eccessiva, riconoscendo, da una parte, il comportamento offensivo nei confronti del Guardalinee, frutto della concitazione, della rabbia e delusione del calciatore di dover saltare la prossima partita come conseguenza del provvedimento di espulsione;dall'altra negando recisamente sia il tentativo di aggressione che lo sputo.
A supporto della propria tesi difensiva rilevano la possibilità di poter sentire in via istruttoria l'Arbitro e il Commissario di Campo, avendo quest'ultimo negato l'esistenza dei fatti oggetto di contestazione.
In ipotesi, chiedono la riduzione della squalifica inflitta, in quanto eccessiva, sproporzionata ed iniqua, riportando quale termine di paragone la squalifica di tre gg. inflitta a Chiellini per un episodio di violenza e la sanzione inflitta a Piana Gavino, accompagnatore della squadra, per minacce ed offese al D.g.
La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, acquisito il supplemento di rapporto ai fin istruttori, così decide.
Tanto la questione sollevata sulla presunta nullità del provvedimento impugnato per erronea indicazione del soggetto passivo dell'azione illecita, quanto la richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calciatore Duccini Diego non meritano accoglimento.
Per quanto concerne l'eccezione di nullità, trattasi a ben vedere di svista materiale del Giudice di prime cure che non inificia il provvedimento impugnato, tenuto conto, peraltro, l'irrilevante nonché ininfluente questione su quale sia il soggetto passivo dell'azione illecita (D.g. ovvero Assistente) trattandosi entrambi di soggetti appartenenti alla categoria degli Ufficiali di Gara.
Diversamente opinando la richiamata eccezione avrebbe potuto avere rilievo non tanto in termini di nullità del provvedimento impugnato, quanto e solo nel caso in cui nella parte motiva del provvedimento fosse stato indicato un soggetto non appartenente alla categoria degli Ufficiali di Gara, circostanza quest'ultima che - ove verificata - avrebbe potuto incidere, a mente del Codice di Giustizia Sportiva, sotto il profilo dell'entità della sanzione comminata.
Passando all'esame della richiesta di riduzione, occorre ricordare che la Commissione Disciplinare giudica – ai sensi dell’art. 35 C.G.S. - sulla base delle risultanze arbitrali alle quali, salvo l'emersione di circostanze e/o elementi atti a minare la veridicità, viene riconosciuto il carattere di prova privilegiata rispetto ad ogni altra deduzione.
Pertanto, non pertinente e del tutto improprio appare l'invito rivolto alla Commissione dai ricorrenti ad acquisire il parere dell'Arbitro e del Commissario di campo, in quanto irrituale e, comunque, non rilevante ai fini di causa, risultando pacifico il principio secondo cui il rapporto degli Ufficiali di gara prevale su ogni altro.
La Commissione, tuttavia, nell'esercizio della facoltà previste dal Codice di rito e onde consentire un corretto e adeguato svolgimento della fase contenziosa, ha provveduto a richiedere all'A.E. un supplemento di rapporto in ordine ai fatti contestati dai ricorrenti, ricevendo una relazione dettagliata di quanto accaduto che conferma nella sua interezza l'impianto accusatorio nei confronti del calciatore.
Nella stessa relazione, infatti, viene nuovamente posto in evidenza il tentativo del Duccini di colpire con un pugno lo stesso A.E. (non riuscendoci solo per la pronta reazione dei compagni di squadra), nonché lo sputo che raggiungeva quest'ultimo allo zigomo sinistro.
Le dichiarazioni rilasciate dall'Assistente, sulla genuinità delle quali non vi è motivo di dubitare, presentano caratteri di puntualità ed univocità tali da fondare la responsabilità del Duccini per quanto contestatogli.
La condotta complessiva posta in essere dal Duccini appare di notevole gravità e non può ritenersi giustificata o attenuata dalla concitazione, dalla rabbia e/o dalla delusione del momento, trattandosi di condotta continuata nel tempo che non ha trovato impedimento e/o termine neppure a seguito dell'intervento dei compagni di squadra.
Non conferenti risultano i richiami a sanzioni comminate ad altri tesserati, peraltro per fattispecie oggettivamente diverse e per taluno riferibili (Chiellini) alla sfera professionistica.
La sanzione pertanto, anche alla luce del fatto che il Duccini rivestiva la qualifica di capitano appare ben calibrata e assolutamente proporzionata in relazione ai fatti oggetto di addebito.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo proposto dai ricorrenti e per l’effetto
- conferma il provvedimento impugnato;
- ordina l'incameramento della tassa di reclamo.
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