COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo polisportiva S. Maria avverso squalifica Demiri Nerio fino Al 12102014 (C.U. N° 54 Del 1262014)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo polisportiva S. Maria avverso squalifica Demiri Nerio fino Al 12102014 (C.U. N° 54 Del 1262014) Propone rituale reclamo la Polisportiva S. Maria avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S.T. di Firenze con la seguente motivazione: “Per essersi azzuffato con un giocatore avversario a fine gara, tanto da provocargli fuoriuscita di sangue all’altezza della bocca. Sanzione determinata al fine di renderla afflittiva in ragione della sospensione estiva dell’attività agonistica”. La reclamante con tempestivo reclamo, innanzitutto eccepisce che il D.G. non avrebbe in alcun modo visto la colluttazione e, pur ammettendo che il Demiri sia stato oggetto di un contatto, ma solo in senso passivo, avendo subito una spinta che lo avrebbe fatto cadere procurandogli un taglio al labbro, nega che lo stesso calciatore abbia in qualche modo colpito l’avversario che l’arbitro ha visto perdere sangue. Nega altresì che tale sanguinamento sia stato provocato da alcun tesserato del S. Maria, ipotizzando che possa essere stato lo stesso allenatore della squadra avversaria che, involontariamente, e nell’intento di trattenere il suo giocatore, abbia provocato il piccolo sanguinamento. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo. In effetti il D.G., come già riferito nel rapporto e confermato nel supplemento, non è stato testimone diretto dell’episodio della zuffa che ha coinvolto i calciatori a fine partita, ne consegue che il carattere di prova privilegiata, rappresentata di norma dal rapporto e dal supplemento, viene meno, potendo il DG riportare a rapporto gara solo notizie riferite da terzi alle quale non ha assistito direttamente. Ne consegue che non vi è alcuna prova, allo stato, che consenta di irrogare una sanzione al calciatore Demiri, il quale va pertanto riqualificato e la squalifica annullata. E’ di tutta evidenza tuttavia, che la zuffa alla quale l’arbitro non ha direttamente assistito, che non può portare alla squalifica del calciatore per le considerazioni sopra fatte, deve necessariamente essere approfondita alla ricerca di profili di responsabilità dei tesserati coinvolti, ed a tal fine si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le indagini del caso. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo, riqualifica con effetto immediato il calciatore Deniri Nerio, manda gli atti alla Procura Federale, affinchè voglia svolgere le indagini necessarie ed opportune. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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