COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: Chessa Francesco, Corozzi Marco, Russo Matteo, calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società Atletico Pini 1987, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori:
Chessa Francesco, Corozzi Marco, Russo Matteo, calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società Atletico Pini 1987, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S..
Il comportamento ostruzionistico tenuto dai calciatori Ballogi Matteo, Berretta Gabriele, Chessa Francesco, Corozzi Marco, Fina Alessio, Pozzolini Enrico, Russo Matteo, Pini Flavio, Pini Alessio, Bardi Fabrizio ha costituito causa della sospensione della gara del Campionato di III categoria Atletico Pini 1987 / A.S. San Miniato, disputata in data 20 gennaio 2013.
In conseguenza di ciò la Procura Federale ha disposto, con nota 630 / pf 12/13 in data 30 aprile 2013, il deferimento a questa Commissione di tutti i suddetti tesserati, per la violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S., nonché della Soc. Atletico Pini 1987, società di appartenenza dei suddetti deferiti, in applicazione del disposto dell’art. 4, c. 2, del medesimo corpo di norme.
Disposta la discussione per la data del 26 luglio 2013 la Giudicante, accertati i fatti e in accoglimento del deferimento così statuiva:
o m i s s i s
“la C.D.T. Toscana infligge le sanzioni di seguito riportate.
- a ciascuno dei Calciatori Ballogi Matteo, Berretta Gabriele, Fina Alessio, Pozzolini Enrico, Pini Flavio, Pini Alessio, la squalifica per 8 (otto) giornate di gara;
- al Dirigente Bardi Fabrizio, l’inibizione per mesi 5 (cinque)
- alla Società Atletico Pini 1987, l’ammenda di euro 1.000,00 (mille).
Per quanto riguarda i calciatori Chessa, Corazzi e Russo, ai quali non è stato possibile notificare l’atto di incolpazione, la Commissione delibera di stralciare la loro posizione e di restituire il fascicolo alla Procura Federale per la regolare contestazione di quanto loro imputato”. (C.U. n. 8 del giorno 8 agosto 2013).
Ancora con provvedimento pari numero, emesso in data 25.11.2013, la Procura Federale ha riproposto il deferimento previo il rinnovo delle notifiche nei confronti di detti tesserati.
La Commissione, esperite ancora una volta le formalità previste, dà atto che non è presente alcuno dei tesserati deferiti, nonostante siano stati esperiti nei loro confronti, agli effetti della convocazione, tutti i mezzi di notifica disponibili.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto Procuratore, il quale in apertura di dibattimento, rileva che il comportamento che si addebita ai calciatori Chessa, Corozzi e Russo è il medesimo attribuito, come indicato in premessa, ad altri calciatori della medesima Società ed oggetto di provvedimento disciplinare, da parte di questa Commissione, passato in giudicato.
In conseguenza chiede che ai calciatori oggetto del presente provvedimento venga irrogata la medesima sanzione inflitta in quell’occasione, ovvero la squalifica per 8 (otto) giornate di gara.
La Commissione passando a deliberare, precisa che il procedimento oggi in esame costituisce uno stralcio del precedente procedimento resosi necessario in conseguenza della non conseguita notifica degli atti di contestazione e convocazione nei confronti degli odierni deferiti.
I fatti sono stati ampiamente esaminati nel corso del precedente procedimento disciplinare e, rilevato che gli addebiti agli odierni deferiti sono i medesimi di quelli contestati ai loro compagni di squadra in quell’occasione, non vi è motivo per discostarsi dalla precedente decisione. Pertanto la motivazione del precedente provvedimento si intente integralmente riportata, “per relationem”, in questa sede.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana infligge a ciascuno dei calciatori Chessa Francesco, Corozzi Marco e Russo Matteo la squalifica per 8 (otto) giornate di gara.
Qualora i suddetti calciatori non risultino al momento tesserati, le sanzioni che li riguardano avranno decorrenza dalla data del nuovo tesseramento.
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