COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Passerai Antonio, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 13, delle N.O.I.F.. Il deferimento avviene inoltre nei confronti della Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per quanto contestato al suo Presidente, in applicazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 4 del 17.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Signor Passerai Antonio, Presidente, all’epoca dei fatti, della Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9, del C.G.S., in relazione a quanto disposto dall’art. 94, comma 13, delle N.O.I.F.. Il deferimento avviene inoltre nei confronti della Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per quanto contestato al suo Presidente, in applicazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.. Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha parzialmente accolto, con delibera assunta in data 16.2.2013, il ricorso proposto dall’Allenatore Signor Salvatore Polverino, contro la Società A.S.D. Pelli Santa Croce Sport, condannando detta Società al pagamento della somma di € 1.500,00, oltre interessi, quale saldo del premio di tesseramento relativo alla stagione 2011/2012. Della decisione veniva data regolare e tempestiva comunicazione alle parti a mezzo lettera raccomandata, che risulta essere stata ricevuta dall’A.S.D. Pelli Santacroce Sport in data 27.3.2013. Il C.R.T., rilevato che, entro il termine di giorni 30 dalla data della delibera, l’adempimento assegnato dal Collegio arbitrale non ha avuto esecuzione, ha trasmesso gli atti alla Procura Federale che, previo ulteriore accertamento, ha disposto il deferimento specificato in epigrafe. Preliminarmente la C.D. rileva che sono state disposte nei confronti dei deferiti convocazioni a mezzo lettera raccomandata ad entrambi i soggetti deferiti sia in data 22 aprile che in data 6 giugno c. a. Mentre le raccomandate effettuate per prime hanno avuto il seguente esito “indirizzo inesistente” (per la Società) e “indirizzo inesatto” (per il Passerai), i plichi inviati in data 6 giugno sono stati restituiti “per compiuta giacenza”. La notifica quindi si ha per eseguita La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Marco Stefanini il quale, intervenendo, afferma che il deferimento, fondato “per tabulas”, ovvero su prove documentali quali quelle trasmesse dal C.R.T. in uno con la segnalazione dell’avvenuto inadempimento, deve essere accolto. Chiede, di conseguenza, l’applicazione delle seguenti sanzioni: -al Signor Antonio Passerai, l’inibizione per mesi 3 (tre); -alla Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Esaurita la fase dibattimentale la C.D., rilevato che non è stata posta in essere alcuna attività difensiva, così decide. L’art. 94-ter, comma 13, N.O.I.F., statuisce tra l’altro che: “… il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 7, comma 6 bis, del Codice di Giustizia Sportiva”. (dal 1 luglio 2007: art. 8, comma 9, C.G.S.- n.d.r.) Le norme federali sopra richiamate impongono quindi alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione, ed indicano anche la natura della sanzione (penalizzazione in classifica) da graduare a seconda della gravità del caso. Nel caso di specie la comunicazione della decisione, emessa in data 16.02.2013, effettuata a mezzo raccomandata postale, è stata ricevuta in data 27.03.2013. Da tale data decorrono i 30 giorni utili per l’adempimento che, nella specie, avrebbe dovuto avere esecuzione entro il giorno 26 aprile 2013, evento non verificatosi a tutt’oggi, come ulteriormente accertato. La violazione contestata è quindi accertata ed il deferimento da accogliere integralmente rilevando il Collegio che per la Società il comportamento tenuto è ricorrente e che, agli effetti della decisone da assumere, la circostanza che detto Ente sia stato dichiarato ”Società inattiva” per la stagione 2013/2014, come da comunicato n. 7 del giorno 1 agosto 2013, non è preclusiva alla presente decisione. Infatti tale condizione non comporta la cancellazione della Società che rimane pur sempre affiliata per la FIGC. Da ciò consegue che i suoi organi rappresentativi mantengono inalterato lo status di tesserato. P.Q.M. la C.D.T.T., in accoglimento del deferimento, infligge: -al Signor Passerai Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della Società, l’inibizione per mesi 3 (tre); -alla Società A.S.D. Pelli Santacroce Sport, la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi in occasione della ripresa dell’attività sportiva, nonché l’ammenda nell’ammontare di € 500,00 (cinquecento).
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