COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: – Tanganelli Edo Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Fratta S. Caterina, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., in relazione agli artt. 93, 94 c.1, lett. a) e 94 ter, c.8, delle N.O.I.F.; – l’A.S.D. Fratta S. Caterina per la responsabilità, ex art. 4, c. 1, del C.G.S., in conseguenza del comportamento ascritto al Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: - Tanganelli Edo Presidente, all’epoca dei fatti, dell’A.S.D. Fratta S. Caterina, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., in relazione agli artt. 93, 94 c.1, lett. a) e 94 ter, c.8, delle N.O.I.F.; - l’A.S.D. Fratta S. Caterina per la responsabilità, ex art. 4, c. 1, del C.G.S., in conseguenza del comportamento ascritto al Presidente. Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., nell’esaminare il ricorso proposto dal Signor Alessandro Rauti, Allenatore tesserato nella stagione 2011/2012 per la Società A.S.D. Fratta S. Caterina, ha rilevato la sussistenza di due accordi economici - uno in data 1.8.2011, l’altro in data 28.9.2011 dall’identico contenuto - sottoscritti dalle parti sopraindicate. L’Organo di Arbitrato, richiesta ed ottenuta in sede istruttoria dal C.R. Toscana la comunicazione relativa al mancato deposito del contratto contenente gli accordi economici come previsto dal c. 2 dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio Inquirente accertata su base documentale, la violazione dell’art. 1, c.1 del C.G.S. in relazione a quanto previsto dalle N.O.I.F. in materia economica, ha deferito a questa Commissione il Presidente e la Società Fratta S. Caterina, come indicato in epigrafe, ed alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, in applicazione di quanto disposto dall’art. 38, c. 3 e 39 del Regolamento di Settore, l’Allenatore Alessandro Rauti. Ritualmente convocate le parti per la data odierna sono presenti: - il Signor Edo Tanganelli, già Presidente A.S.D. Fratta S. Caterina in proprio, - la Società A.S.D. Fratta Santa Caterina in persona dell’attuale Presidente, Signor Sarcoli Franco; - il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini, per la Procura Federale. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. - al Presidente Tanganelli Edo, inibizione per gg. 40 (quaranta) sulla sanzione base di gg. 60 (sessanta); - alla Società Fratta Santa Caterina, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle sanzioni come sopra determinate. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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