COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Donarini Maurizio, Presidente della Società A.S.D. Progetto Peccioli -Salvadori Claudio, Dirigente della medesima Società, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione al disposto dell’art. 23 delle N.O.I.F., per aver il primo consentito che il secondo assumesse la conduzione della squadra “esordienti” pur essendo privo della prescritta abilitazione tecnica;

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 5 del 24.07.2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Donarini Maurizio, Presidente della Società A.S.D. Progetto Peccioli -Salvadori Claudio, Dirigente della medesima Società, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione al disposto dell’art. 23 delle N.O.I.F., per aver il primo consentito che il secondo assumesse la conduzione della squadra “esordienti” pur essendo privo della prescritta abilitazione tecnica; -la Società A.S.D. Progetto Peccioli, per rispondere della responsabilità prevista dall’art. 4 del C.G.S.. Questa Commissione, con decisione pubblicata in data 5.12.2013 (C.U. n.32), ha squalificato il Signor Claudio Salvadori per avere detto Tecnico tenuto, nel corso della gara “Esordienti” Pomarance / Progetto Peccioli disputata in data 10.11.2013, un comportamento non consono alla funzione di educatore quale deve essere quella di chi si occupa, anche se solo dal punto di vista tecnico sportivo, dei ragazzi che si affacciano nel mondo dello Sport. Il provvedimento assunto, inoltre, rinviava gli atti alla Procura Federale riportando il reclamo, in quella sede esaminato, giudizi e considerazioni contrarie alle norme di comportamento previste dall’Ordinamento Federale. Nell’esaminare la documentazione ricevuta l’Ufficio Inquirente ha rilevato che il Signor Salvadori, tesserato unicamente quale “Dirigente” per conto dell’A.S.D. Progetto Peccioli, veniva indicato, sulla lista della predetta gara, come “Allenatore”, senza essere iscritto negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. Accertata in tal modo la sussistenza della violazione dell’art. 1, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., la Procura Federale ha disposto il deferimento precisato in epigrafe e, di conseguenza, questa Commissione ha convocato le parti per procedere, nella data odierna, alla discussione. Alla riunione fissata per la data odierna sono presenti, previa rituale convocazione: -Donarini Mauro, quale Presidente della Società A.S.D. Progetto Peccioli, rappresentato dal sig. Sartini Sergio come da delega in atti -Salvadori Claudio in proprio. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al Presidente Donarini Maurizio, inibizione per mesi 2 (due) sulla sanzione base di mesi 3 (tre); -al Dirigente Salvadori Claudio, inibizione per mesi 2 (due) sulla sanzione base di mesi 3 (tre); -alla Società Progetto Peccioli, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione predeterminata in € 300,00 (trecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA l’applicazione delle sanzioni come sopra determinate. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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