COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 19.09.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMATORI LAMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI LAMA/ORSINI, DISPUTATA A LAMA IL 03.06.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 05.06.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – SQUALIFICA DELL’ATLETA MANCINI FEDERICO FINO AL 31.05.2015

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 19.09.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ AMATORI LAMA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMATORI LAMA/ORSINI, DISPUTATA A LAMA IL 03.06.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 05.06.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - SQUALIFICA DELL’ATLETA MANCINI FEDERICO FINO AL 31.05.2015; HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 01.10.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, chiedendo la riduzione dell’ammenda. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, sebbene regolarmente convocato. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti è emerso che effettivamente il sig. Federico Mancini ha spinto l’arbitro della gara nel corso di una vivace protesta per la decisione adottata dal medesimo; successivamente il Mancini ha anche tenuto comportamenti non consoni al ruolo di capitano da lui rivestito, riportati nel referto. Il gesto di cui sopra, istintivo e del quale il calciatore si è subito scusato, non ha provocato alcuna conseguenza al direttore di gara. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, pur dovendosi adeguatamente sanzionare la condotta tenuta dal sig. Federico Mancini, la squalifica possa essere ridotta al 31.01.2015. P.Q.M. ACCOGLIE IL RECLAMO e riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Federico Mancini fino al 31.01.2015. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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