COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 17.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE BERRADI MOSTAFA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – NUOVA FULGINIUM, DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 05/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 08.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PROPRIA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 17.10.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE BERRADI MOSTAFA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLI – NUOVA FULGINIUM, DISPUTATA A MONTECASTRILLI IL 05/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 08.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PROPRIA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 16.10.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio il calciatore, chiedendo la riduzione della sanziona. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presa visione degli atti ufficiali della gara rileva che il Sig. Berradi Mostafa è stato espulso dal campo per doppia ammonizione; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre si allontanava, rivolgeva epiteti ingiuriosi nei confronti dell’arbitro e pronunciava inoltre, espressioni blasfeme. Gli addebiti contestati al calciatore Berradi Mostafa rientrano nella previsione di cui all’art.19 comma 3 bis lett. a), comma 4 lett.a) e comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva; lo stesso ha infatti utilizzato espressioni blasfeme ed epiteti ingiuriosi ed irriguardosi nei confronti dell’arbitro, all’atto della notifica dell’espulsione da parte di quest’ultimo. Questa Corte ritiene pertanto congrua la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Berradi Mostafa. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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