COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO SOCIETA’ USD MARTINEA 2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – MARTINEA, DISPUTATA A TUORO IL 05/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 08.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA DEL CALCIATORE CONSALVI FEDERICO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 24.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO SOCIETA’ USD MARTINEA 2013 IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO - MARTINEA, DISPUTATA A TUORO IL 05/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 08.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA DEL CALCIATORE CONSALVI FEDERICO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 23.10.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, presa visione degli atti ufficiali della gara, ha appurato che, dopo un contrasto di gioco, il calciatore Federico Consalvi ha colpito l’’avversario. Il direttore di gara ha precisato che l’episodio non ha provocato alcuna conseguenza al calciatore colpito, per cui si ritiene di poter contenere la squalifica in tre giornate di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società, riduce la squalifica inflitta al calciatore Consalvi Federico a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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