COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. JUNIOR CAMPOMAGGIO STRONCONE COLLESCIPOLI IN RIF. ALLA GARA JUNIOR CAMPOMAGGIO – O. THYRUS, DISPUTATA A TERNI IL 12/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 16.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE COPPARI EDOARDO PER 3 GIORNATE DI GARA; SQUALIFICA CALCIATORE MASSARINI MATTEO PER 2 GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 30.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. JUNIOR CAMPOMAGGIO STRONCONE COLLESCIPOLI IN RIF. ALLA GARA JUNIOR CAMPOMAGGIO – O. THYRUS, DISPUTATA A TERNI IL 12/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 42 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 16.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: SQUALIFICA CALCIATORE COPPARI EDOARDO PER 3 GIORNATE DI GARA; SQUALIFICA CALCIATORE MASSARINI MATTEO PER 2 GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 30.10.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Stralcio dal reclamo proposto anche avverso le inibizioni inflitte dal G.S. ai Dirigenti COPPARI Stefano e MASSARINI Fabio. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente questa Corte rileva l’inammissibilità del reclamo relativo alla posizione del calciatore MASSARINI Matteo, ai sensi dell’art.45 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva. Dall’esame degli atti ufficiali di gara emerge che il calciatore COPPARI Edoardo rivolgeva all’arbitro una frase offensiva a causa della quale riceveva la seconda ammonizione e conseguente espulsione. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica irrogata dal G.S. al suddetto calciatore a due giornate effettive di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società: dichiara inammissibile il reclamo relativo al calciatore MASSARINI Matteo riduce la squalifica inflitta al calciatore COPPARI Edoardo a due giornate effettive di gara. Riserva decisione sulla tassa reclamo all’esito del reclamo relativo ai dirigenti.
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