COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPIEVE – SPORTING CLUB TRESTINA, DISPUTATA A PRETOLA IL 19/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 23.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TAMBURINI GABRIELE PER DIECI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING CLUB TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLLEPIEVE – SPORTING CLUB TRESTINA, DISPUTATA A PRETOLA IL 19/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 23.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TAMBURINI GABRIELE PER DIECI GARE. HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 13.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato che a seguito di un alterco verificatosi durante la partita tra il nr. 8 dello Sporting Club Trestina ed un calciatore dell’altra squadra [di origine straniera], il primo si è rivolto all’altro con la frase “devi stare zitto zingaro”. Tale frase riveste indubbiamente contenuto discriminatorio, così come inteso ai sensi dell’art.11 del C.G.S. Ai sensi della suddetta disposizione la squalifica inflitta dal G.S. corrisponde al minimo edittale della sanzione prevista e non sussiste, conseguentemente, margine per la riduzione invocata dalla società reclamante. P.Q.M. Respinge il reclamo, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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