COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PO’ BANDINO – MAGIONE, DISPUTATA A PO’ BANDINO IL 12/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 15.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA INFLITTA DAL G.S. ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE DI €. 250,00;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 14.11.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. PO’ BANDINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PO’ BANDINO - MAGIONE, DISPUTATA A PO’ BANDINO IL 12/10/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 15.10.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALL’AMMENDA INFLITTA DAL G.S. ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE DI €. 250,00; HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 13.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara, nell’odierna udienza dinanzi a questa Corte, ha confermato il proprio rapporto e più precisamente ha ribadito che oltre alle frasi offensive rivoltegli dal pubblico di casa, un tifoso di questa gli lanciava anche uno spunto che non lo attingeva. Alla luce di quanto esposto la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e commisurata ai fatti commessi. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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