COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – REAL VIRTUS, DISPUTATA A TUORO IL 02/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 05.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE PAZZAGLIA SIMONE PER TRE GARE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 14.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P.D. TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – REAL VIRTUS, DISPUTATA A TUORO IL 02/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 52 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 05.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA AL CALCIATORE PAZZAGLIA SIMONE PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO nella riunione del giorno 13.11.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società, chiedendo la riduzione della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara a questa Corte è risultato confermato che il calciatore Pazzaglia ha pronunciato a fine gara la frase descritta nel rapporto di gara. Rileva peraltro la Corte medesima che detta frase, in quanto non accompagnata da ulteriori atteggiamenti indicativi di particolare aggressività, di per se considerata non integra gli estremi della minaccia in senso proprio. Si ritiene conseguentemente equo ridurre a due giornate la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pazzaglia Simone. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pazzaglia Simone a due giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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