COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 05.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BACIGALUPO – CICONIA, DISPUTATA A MORANO IL 16/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 19.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CROCCOLINO FEDERICO PER QUATTRO GARE; ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 150,00

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 05.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CICONIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA BACIGALUPO - CICONIA, DISPUTATA A MORANO IL 16/11/2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 62 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL 19.11.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CROCCOLINO FEDERICO PER QUATTRO GARE; ALL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 150,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 04.12.2014, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società reclamante, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione dell’arbitro non è stata possibile per l’assenza dello stesso se bene regolarmente convocato, mentre il Presidente della società reclamante si è riportato al reclamo precisando che il calciatore Croccolino Federico, a seguito dell’espulsione, non ha seguito la partita dalla tribuna bensì dall’esterno degli spogliatoi senza proferire alcuna frase offensiva. Dall’esame degli atti di gara emerge che, per quel che concerne il calciatore Croccolino Federico, il referto di gara non lascia emergere l’effettività e la portata degli insulti, neppure specificati così che, al più, tale condotta possa essere sanzionata come comportamento irriguardoso. E’ ciò particolarmente la dove si consideri che in altra parte del referto, con riferimento al comportamento di un sostenitore, l’arbitro ha riportato nel dettaglio le frasi a lei rivolte. P.Q.M. La Corte in parziale accoglimento del reclamo ritiene congruo commisurare la sanzione inflitta nei confronti del calciatore Croccolino Federico in due gare. Respinge nel resto il reclamo. P.Q.M. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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