COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – NARNIA 2014, DISPUTATA A SAN MARCO (PERUGIA) IL 09.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.11.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – RIPETIZIONE DELLA GARA PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO; – REVOCA DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – NARNIA 2014, DISPUTATA A SAN MARCO (PERUGIA) IL 09.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.11.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - RIPETIZIONE DELLA GARA PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO; - REVOCA DELLE SANZIONI INFLITTE ALLA SOCIETA’; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 11.12.2014, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo evidenziato che nel reclamo al Giudice Sportivo depositato il 17.11.2014 (peraltro erroneamente intestato alla Corte Sportiva di Appello Territoriale), la San Marco Juventina si è limitata a chiedere la ripetizione delle gara, senza addurre la benché minima motivazione. Alla luce di ciò il G.S., con delibera del 20.11.2014, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo, così come previsto dall’art. 33, comma 6 del C.G.S. Nella medesima delibera il G.S. ha inoltre rilevato che dalla lettura degli atti emerge che l’interruzione della gara al 34° del II tempo sia stata determinata da comportamenti tenuti da calciatori e tifosi della San Marco Juventina, comportamenti che hanno indotto l’Arbitro a ritenere che fossero venute meno le condizioni per la prosecuzione della gara stessa: in ragione di tali elementi il G.S. ha attribuito la responsabilità dell’interruzione dell’incontro alla Società reclamante e la ha sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3. Avverso detta delibera la San Marco Juventina propone reclamo - depositato il 26.11.2014 e ritualmente inviato alla Narnia 2014 – chiedendo la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro e la revoca delle sanzioni irrogate dal G.S. alla Società. Preliminarmente la Corte rileva che la richiesta di ripetizione della gara non può formare oggetto di esame nel merito, atteso che sotto tale profilo il reclamo in prima istanza è stato correttamente dichiarato inammissibile dal G.S. per carenza assoluta di motivazione, conformemente a quanto disposto dall’art. 33, comma 6 del C.G.S. Né le motivazioni addotte in sede di impugnazione, relative solo a quanto refertato dall’Arbitro e non alla dichiarata inammissibilità, possono in alcun modo supplire alla mancanza di specifiche censure nel reclamo in primo grado, dal momento che, come espressamente previsto dall’art. 36, 7° comma C.G.S., “Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo davanti all’Organo di prima istanza”. Da ciò discende che neanche le questioni relative alla punizione della perdita della gara possano essere affrontate nel merito, trattandosi di sanzione inscindibilmente connessa e consequenziale alla pronuncia di inammissibilità del reclamo di primo grado, privo – come detto – di qualsiasi motivazione. Merita, peraltro, ribadire che nel reclamo inoltrato a codesta Corte non si ravvedono argomenti tesi a censurare la pronuncia del G.S., ma unicamente critiche all’operato del Direttore di gara e al contenuto del referto che, per le ragioni anzidette, non possono essere per la prima volta introdotti in grado di appello. P.Q.M. Respinge il reclamo. - Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it