COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA N. FULGINIUM – SAN SISTO, DISPUTATA A CORNIA DI FOLIGNO IL 30.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PARADISI FILIPPO PER OTTO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA N. FULGINIUM – SAN SISTO, DISPUTATA A CORNIA DI FOLIGNO IL 30.11.2014, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 09.12.2014, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PARADISI FILIPPO PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Corte che il comportamento posto in essere dal calciatore Paradisi, a fine gara, il quale lanciava un parastinchi contro l’arbitro colpendolo ad una gamba [senza procuragli dolore], non integri gli estremi della violenza, quanto piuttosto quelli di una smodata protesta. Ciò anche in considerazione del fatto che l’episodio non è stato accompagnato da offese e/o minacce all’indirizzo del direttore di gara. In considerazione di ciò si ritiene equo contenere la squalifica al calciatore Paradisi in sei giornate di gara. P.Q.M. In parziale accoglimento, la Corte riduce la squalifica al calciatore Paradisi Filippo a sei giornate di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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